PRIVACY E TRASFERIMENTO DATI: LA COMMISSIONE EUROPEA MULTATA PER VIOLAZIONE DEL GDPR

Il Tribunale dell’Unione europea tramite il dispositivo relativo alla causa T-354/22 ha condannato la Commissione europea ad indennizzare il pregiudizio subito da un utente, in seguito alla registrazione di costui presso un indirizzo web (trattasi della Conferenza sul futuro dell’Europa: “GoGreen”) della stessa istituzione europea, per violazioni della normativa europea privacy ed al trattamento dei dati personali.

Nello specifico la questione aveva ad oggetto la trasmissione di tali dati negli Stati Uniti, privati del consenso dell’interessato, il quale per poter visionare il materiale aveva effettuato la registrazione utilizzando il proprio profilo di Facebook. Questo ha permesso, in via indiretta, che la Commissione creasse una disposizione che autorizzasse l’indirizzo IP, le informazioni in merito alla navigazione e del terminale dell’interessato alla società statunitense Meta Platforms (società capogruppo di Facebook), e ad Amazon Web Services (operatore del sito), entrambe con sede negli USA.

Susseguì una pretesa di risarcimento danni, dovuto al fatto che l’attore affermava che negli USA non venissero preservate le garanzie in merito alla tutela dei dati rispetto ai livelli europei e che di conseguenza, l’ipotetica trasmissione a più imprese transfrontaliere, permettesse l’assunzione diretta e rischiosa da parte di agenzie americane di sicurezza e di intelligence.

Inoltre, il ricorrente reclamava che la Commissione non segnalasse nessuna tutela in merito alla trasmissione transfrontaliera.

In ragione di questo, venne richiesto un indennizzo equivalente a 400 euro per far fronte al danno morale patito da egli, in merito al trasferimento.

La pretesa aveva origine sulla questione che la stessa avesse desistito dall’impegnarsi su una segnalazione di richiesta di documentazione e che di conseguenza, avesse l’onere di porre rimedio all’inosservanza del diritto di accesso a tali materiali. Egli domanda, in aggiunta l'abrogazione dei trasferimenti dei propri dati e di verificare che la Commissione si è ingiustificatamente trattenuta dal pronunciarsi sull’istanza di informazioni, tale per cui, richiede il versamento di un’ulteriore indennità pari ad 800 euro, in seguito del pregiudizio patito dalla violazione di un suo diritto legittimo di accesso alle informazioni.

Per quanto concerne la registrazione dell’utente tramite la piattaforma Facebook, l’organo giurisdizionale dichiarò che fosse di per sé una chiara autorizzazione al trasferimento dell’indirizzo IP del soggetto, quest’ultimo costituisce un dato personale che attraverso il link di contatto è stato consegnato all’azienda americana Meta Platforms.

Altresì, in data 30 marzo 2022, momento della realizzazione della violazione, non era presente alcun dispositivo della Commissione che delineasse che gli USA assicurassero idonee forme di tutela in merito ai dati personali ed il semplice indicatore “connettersi con Facebook” sul sito web fosse regolamentato dalle prescrizioni generiche della piattaforma virtuale.

Il Tribunale rigetta la richiesta di annullamento in quanto; in egual modo la richiesta di risarcimento in merito all’inadempienza del diritto di accesso alle informazioni, giudicando la lacuna del danno morale sofferto.

Per quanto concerne invece, il risarcimento relativo alla trasmissione transfrontaliera di dati, il Tribunale rigetta la domanda solo relativamente ad Amazon Web Services, in quanto parte dei dati sono stati trattenuti in Europa, dovuto a fatto dell’esistenza di un accordo contrattuale stipulato tra il gestore di Amazon (il quale doveva salvaguardare che i dati fossero stanziati all’interno del territorio europeo) e la Commissione.

In virtù di ciò, il Tribunale dichiarò che la Commissione non avesse adempiuto agli obblighi derivanti dal diritto dell’Unione europea in merito al trattamento dati e configurò ammissibile la richiesta di risarcimento del ricorrente tedesco, per aver subito un danno morale con riferimento alla situazione di indeterminatezza riguardo il suo indirizzo IP.

In aggiunta, venne dichiarato che il verificarsi di un “nesso casuale diretto” tra l’inosservanza della Commissione ed il pregiudizio inflitto all’interessato, abbia generato un principio di “responsabilità extracontrattuale” in capo all’Unione europea.

 

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