L’art. 2704 cod. civ. regola l'efficacia dell'atto, ossia l'opponibilità ai terzi e non la sua validità, per cui non integra un fatto costitutivo del diritto fatto valere, dovendosi piuttosto ritenere che la sua mancanza configuri un fatto impeditivo del riconoscimento del diritto stesso, oggetto di eccezione in senso lato, e qualora il dato risulti dagli atti, rilevabile anche d'ufficio dal giudice e, al più, per la quale si dovrebbe disporre la previa comunicazione alle parti ai fini del rispetto del contraddittorio (Cass., Sez. U., 20 febbraio 2013, n. 4213; Cass., Sez. V, 20 febbraio 2015, n. 3404; Cass., Sez. VI, 21 giugno 2018, n. 16404; Cass., Sez. I, 20 novembre 2017, n. 27504).
La data certa di un documento ai fini della opponibilità a un terzo (ovvero la sua mancanza) costituisce, pertanto, questione rientrante nel giudizio di valutazione della fondatezza delle asserzioni del contribuente, che il giudice può anche rilevare di ufficio, previa contestazione alla parte.
Fonte: Il Caso.it