La tracciabilità dei rifiuti è la capacità di seguire il flusso dei rifiuti dalla produzione fino al trattamento; fino ad oggi ogni trasporto è stato accompagnato dal Formulario di Identificazione Rifiuti (FIR) e ogni movimentazione dal registro di carico e scarico.
Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, con il supporto operativo dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali, ha introdotto un nuovo sistema per la tracciabilità dei rifiuti: il RENTRI.
Il decreto RENTRI (Registro Elettronico per la Tracciabilità dei Rifiuti) è una normativa che mira garantire una tracciabilità precisa, ridurre i rischi ambientali e promuovere una maggiore trasparenza.
Devono iscriversi al RENTRI:
- Gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti;
- I produttori di rifiuti pericolosi;
- Gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in qualità di commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi;
- I consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti;
- I soggetti di cui all'art. 189, comma 3, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, con riferimento ai rifiuti non pericolosi: i trasportatori di rifiuti non pericolosi, gli intermediari di rifiuti non pericolosi e i produttori di rifiuti non pericolosi di cui ai punti c) d) e g) dell'art. 184 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. con più di 10 dipendenti.
Si riporta di seguito la classificazione di cui all’art. 184:
c. I rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali diversi da quelli urbani;
d. I rifiuti speciali prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali diversi da quelli urbani;
g. I rifiuti derivanti dall’attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fiumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie.
L’iscrizione al RENTRI va effettuata, esclusivamente via telematica, attraverso il portale apposito “RENTRI”.
L’accesso avviene con strumenti digitali di autenticazione quali: SPID, CIE, CNS del legale rappresentante.
L’iscrizione è completata con la trasmissione della pratica alla Sezione dell’Albo, la contestuale protocollazione e non è prevista nessuna attività di controllo.
Le unità locali presenti nella pratica di iscrizione risultano immediatamente iscritte.
Produttori > 50 lavoratori / trasportatori / impianti di gestione
1. Dal 15 dicembre 2024 ed entro il 13 febbraio 2025 si iscrivono;
2. Dal 13 febbraio 2025:
- Tengono i registri di carico e scarico in formato digitale;
- Trasmettono al RENTRI i dati del registro di carico e scarico;
- Emettono, se produttori, i FIR in formato cartaceo con il nuovo modello e con vidimazione digitale;
- I trasportatori restituiscono ai produttori la copia completa del FIR in formato cartaceo.
3. Dal 13 febbraio 2026:
- Emettono, se produttori, i FIR in formato digitale;
- Trasmettono al RENTRI i dati di FIR riferiti ai rifiuti pericolosi in formato digitale;
- Gli impianti restituiscono ai produttori la copia completa del FIR in formato digitale.
1. Dal 13 febbraio 2025:
- Tengono il registro di carico e scarico in formato cartaceo con il nuovo modello vidimato presso la CCIAA.
- Emettono i FIR con il nuovo modello in formato cartaceo con vidimazione digitale.
2. Dal 15 giugno 2025 ed entro il 14 agosto 2025 si iscrivono, dalla data di iscrizione:
- Tengono il registro di carico e scarico in formato digitale;
- Trasmettono al RENTRI i dati del registro di carico e scarico.
3. Dal 13 febbraio 2026:
- Emettono i FIR in formato digitale;
- Trasmettono al RENTRI i dati dei FIR riferiti ai rifiuti pericolosi in formato digitale.
1. Dal 13 febbraio 2025:
- Tengono il registro di carico e scarico in formato cartaceo con il nuovo modello vidimato presso la CCIAA;
- Emettono i FIR con il nuovo modello in formato cartaceo con vidimazione digitale.
2. Dal 15 dicembre 2025 entro il 13 febbraio 2026 si iscrivono, dalla data di iscrizione:
- Tengono il registro di carico e scarico in formato digitale;
- Trasmettono al RENTRI i dati del registro di carico e scarico.
3. Dal 13 febbraio 2026:
- Emettono i FIR in formato digitale;
- Trasmettono al RENTRI i dati dei FIR riferiti ai rifiuti pericolosi in formato digitale.
La norma prevede che non si esibirà più il registro cartaceo, ma si dovrà:
- Comprovare l’invio dei dati al RENTRI;
- Scaricare dalla conservazione sostitutiva la parte di registro inviata al RENTRI;
- Esibire un PDF con la parte di registro non ancora inviata né al RENTRI né in conservazione.
Questo cambiamento segna una svolta nella gestione ambientale, rendendo il processo più semplice, trasparente e facilmente controllabile.
La tempestiva iscrizione e la corretta trasmissione dei dati sono essenziali per evitare problematiche future e contribuire a un ambiente più sicuro.