I due documenti sui quali il Tribunale deve fondare il proprio giudizio di omologazione del concordato semplificato, ai sensi dell'articolo 25 sexies, comma 3, CCI, non sono sovrapponibili:
- Il primo, la relazione finale, rappresenta la sintesi del percorso intrapreso per la composizione negoziata, e consente di valutare la sussistenza dei requisiti di ammissibilità per accedere al concordato semplificato, quali la buona fede e l'impossibilità di praticare le soluzioni individuate dalla legge.
- Il secondo documento, il parere, riguarda i presumibili risultati della liquidazione e le garanzie offerte, ed ha lo scopo di consentire al Tribunale di verificare se i risultati oggettivamente ottenibili con la liquidazione dei beni, e le garanzie, sono coerenti con il piano concordatario proposto.
Fonte: Il Caso.it