È inammissibile la proposta di concordato minore in continuità aziendale formulata da una S.a.s. che ha maturato in prevalenza debiti tributari, con la quale si pretende di pagare i creditori in misura falcidiata, in carenza di un’analisi dettagliata dei costi e ricavi derivanti dal piano quinquennale in continuità che consenta di formulare un giudizio prognostico circa la sostenibilità e solvibilità del piano medesimo, che dovrebbero essere elementi oggetto di specifica attestazione del gestore, che, sul punto, ha la duplice funzione di sostituire il giudizio del Tribunale sulla fattibilità economica del piano, e di fornire un sopporto informativo completo ai creditori ai fini della espressione del voto.
Va peraltro condiviso il recente orientamento della Cass. 27/11/2024 n. 2963 che ha stabilito che, anche in tema di accordo di ristrutturazione dei debiti del sovraindebitato, la valutazione del comportamento del debitore ha rilievo, e segnatamente, che le cause del sovraindebitamento incidono sulla valutazione della fattibilità del piano sotto il profilo della affidabilità del proponente.
Orbene, nel caso di specie è emerso che la ricorrente ha scelto di continuare ad operare aggravando il proprio dissesto, dimostrando una totale carenza di diligenza nella gestione dell’impresa, ciò condiziona il giudizio circa la fattibilità del piano proposto.
Fonte: Il Caso.it