Da alcuni anni Industria 4.0 è al centro della trasformazione economica in Italia e nel mondo.
Questo processo ha inevitabilmente finito per travolgere (e stravolgere) anche il mondo del lavoro: le fabbriche sono sempre più digitali e interconnesse, in quanto l’integrazione delle tecnologie ai processi produttivi migliora l’efficienza e la flessibilità.
Tuttavia, tra novità, sicurezza, semplificazione, vantaggi fiscali e crediti d’imposta, ci siamo soffermati soltanto sui vantaggi apportati dalle nuove tecnologie, trascurando tutte le implicazioni ulteriori, tra cui il rispetto della normativa giuslavoristica posta a tutela dei lavoratori che, se non adeguatamente gestita, potrebbe comportare conseguenze piuttosto spiacevoli, in particolare sotto il profilo di sanzioni pecuniarie.
Basti pensare che il Regolamento Europeo 679/2016 sulla protezione dei dati prevede sanzioni che possono raggiungere i 20 milioni di euro o il 4% del fatturato globale.
Infatti, l’art. 4, comma 1 dello Statuto dei Lavoratori (L. 300/1970) prevede che “Gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente: per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro, per la tutela del patrimonio aziendale”, subordinando l’impiego e l’utilizzo degli stessi ad accordo sindacale o autorizzazione dell'Ispettorato del Lavoro.
Uniche eccezioni alla regola sono gli strumenti utilizzati per rendere la prestazione lavorativa e di registrazione degli accessi e delle presenze.
Infine, lo stesso art. 4 citato, conclude stabilendo che le condizioni obbligatorie per l’utilizzo delle informazioni raccolte sono:
1. Aver dato adeguata informazione ai lavoratori;
2. Rispetto della normativa Privacy (ovvero Codice Privacy e Reg. UE 679/2016).
Fatte queste premesse, è facile comprendere quante possibili situazioni ricadano sotto l’ambito applicativo delle normative citate.
Facendo alcuni esempi di situazioni più ricorrenti:
- Impianti di videosorveglianza nei locali aziendali (anche se installati soltanto all’esterno, così come in depositi o unità locali dove gli addetti non prestano lavoro: il discrimine è dato dall’essere “locali aziendali”).
- Impianti di geolocalizzazione (GPS) installati sui veicoli aziendali.
- Muletti e carrelli elevatori 4.0.
- Strumenti di monitoraggio del traffico telefonico, telematico, della posta elettronica, della linea internet, delle connessioni e della rete in generale, anche se finalizzati alla prevenzione di attacchi informatici.
- Attrezzature e macchinari interconnessi o che, comunque, abbiano accesso alla rete e raccolgono/conservano/inviano dati di lavoro.
Questi sono solo alcuni degli esempi, ovviamente la valutazione deve essere fatta caso per caso. A volte basta poco per essere in regola.
Ricordate: il mondo ruota attorno ai dati, una corretta gestione degli stessi porterà sicuramente valore aggiunto e migliorerà l’immagine dell’azienda.