È ammissibile l'accordo di composizione della crisi ex l. 3/2012 perfezionato con i creditori sociali da una società in nome collettivo, ed espressamente condizionato all'omologa degli accordi di composizione della crisi contestualmente proposti dai soci illimitatamente responsabili.
Ove la società ed i soci abbiano proposto contestualmente accordi di soluzione della crisi collegati fra loro, si è in presenza, dunque, di un collegamento negoziale, cosicché l'inadempimento di uno solo degli accordi, sarà idoneo a costituire inadempimento anche degli altri.
Nel caso deciso dal provvedimento in rassegna, l'accordo omologato prevede il soddisfacimento dei creditori sociali mediante l'attivo di proprietà.
L'accordo prevede altresì la possibilità di aumentare la percentuale di soddisfacimento dei creditori, mediante eventuali utili futuri eccedenti, eventualmente conseguiti dalla società.
La fattispecie decisa è stata regolata dalla l. 3/2012, nel nuovo quadro normativo introdotto dal Codice della Crisi in cui l'art. 79 quarto comma prevede ora che "salvo patto contrario, il concordato minore della società produce i suoi effetti anche per i soci illimitatamente responsabili", per cui non è necessaria alcuna procedura autonoma del socio illimitatamente responsabile in tutti i casi in cui questi ha maturato solo debiti sociali, e non anche debiti personali significativi, ben potendo egli beneficiare degli effetti del concordato minore concluso dalla società.
La procedura di questa lo libera dai debiti sociali, mentre continuerà a rispondere ex art. 2740 c.c. verso suoi eventuali creditori particolari.
È chiaro però, che la variabile della massa attiva posta a disposizione dei creditori gioca un ruolo decisivo nella costruzione della proposta del solo concordato sociale.
Fonte: il Caso.it