Entro la scadenza del 30 giugno 2024 i datori di lavoro devono consentire ai propri dipendenti di fruire delle ferie maturate nel 2022 e non ancora utilizzate.
Come ogni anno è questo il termine che i lavoratori hanno a disposizione per usufruire dei giorni di ferie maturati nel corso del 2022.
In caso di violazione, i datori di lavoro sono puniti con sanzioni amministrative e il versamento dei relativi contributi aggiuntivi entro il 21 agosto.
C’è tempo fino alla scadenza del 30 giugno 2024 per usufruire delle ferie maturate nel 2022 e non ancora godute.
Come ogni anno, infatti, è questa la data entro la quale i datori di lavoro devono permettere ai propri dipendenti di utilizzare i giorni maturati e non goduti nei 18 mesi precedenti.
I giorni di astensione dal lavoro sono previsti dalla legge. A stabilire il diritto alle ferie è il comma 2 dell’art. 2109 del Codice Civile, secondo il quale il lavoratore, dopo 1 anno di ininterrotto servizio, ha diritto ad un periodo di ferie:
- Retribuito;
- Possibilmente ininterrotto;
- Nel tempo stabilito dal datore di lavoro, tenendo conto delle esigenze dell’impresa e degli interessi del lavoratore.
La durata del periodo di assenza retribuita dal lavoro deve essere stabilita dalla legge, dalle norme corporative, dagli usi o secondo equità. La durata minima e i tempi di fruizione delle ferie sono stabiliti dalla legge n. 66 del 2003.
Nello specifico, l’art. 10 prevede che, salvo nei casi previsti dai CCNL e fermo restando quanto previsto dall’art. 2109 del Codice Civile, il lavoratore ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a 4 settimane.
Queste 4 settimane di norma sono suddivise così:
- Almeno 2 settimane vanno godute, anche consecutivamente in caso di richiesta da parte del dipendente, nell’anno di maturazione.
- Le restanti 2 settimane vanno godute entro i 18 mesi successivi dalla fine dell’anno di maturazione.
Il termine del 30 giugno 2024 segna dunque la scadenza dei 18 mesi per la fruizione delle ferie maturate nel corso del 2022.
Si ricorda che il periodo previsto per legge, cioè le 4 settimane, non può essere sostituito dall’indennità per ferie non godute in quanto diritto irrinunciabile per i lavoratori, per cui è vietata la monetizzazione.
Fanno eccezione i casi di risoluzione del rapporto o le ferie che superano il periodo minimo previsto dalla legge.
Il lavoratore può chiedere di fruire delle ferie maturate senza alcuna interruzione. Il datore di lavoro è tenuto a soddisfare la richiesta tenendo però conto anche delle esigenze aziendali.
Il periodo di assenza retribuita dovrebbe quindi essere definito tramite accordo tra azienda e lavoratore.
Sono diverse le conseguenze per i datori di lavoro che non permettono ai propri dipendenti la fruizione delle ferie non ancora godute.
In primo luogo, sono tenuti al pagamento dei relativi contributi previdenziali aggiuntivi.
Devono, infatti, versare all’INPS i contributi sulle ferie maturate e non godute dal dipendente entro la scadenza del 20 agosto 2024.
I datori di lavoro, inoltre, sono puniti con sanzioni amministrative che variano a seconda della gravità della violazione e del numero di dipendenti coinvolti.
Gli importi delle sanzioni sono stati stabiliti dalla legge n. 66/03, art. 18-bis, comma 3 e maggiorati del 20% dalla Legge di Bilancio del 2019:
- Da 120 a 720 euro per le violazioni relative ad un solo anno e che riguardano al massimo 5 lavoratori.
- Da 480 a 1.800 euro per le violazioni che si sono verificate per almeno 2 anni e hanno coinvolto più di 5 lavoratori.
- Da 960 a 5.400 euro per le violazioni che si sono verificate per più di 4 anni o hanno coinvolto almeno 10 lavoratori.
Esistono dei casi in cui è possibile derogare il termine di scadenza per la fruizione delle ferie non godute fissato al 30 giugno 2024. Si tratta delle circostanze in cui si verifica un’interruzione temporanea dell’attività lavorativa per cause previste dalla legge, come ad esempio:
- La malattia;
- Il periodo di infortunio;
- Il periodo di maternità;
- I periodi di cassa integrazione.
Come chiarito dall’INPS tramite il messaggio n. 18850/2006 e dal Ministero del Lavoro (interpello n. 19/2011), infatti, in questi casi i termini per la fruizione delle ferie e per il versamento dei contributi da parte dei datori di lavoro per il mancato godimento, vengono sospesi per un periodo pari alla durata dell’impedimento.
Il termine decorre nuovamente dal giorno in cui il lavoratore riprende l’attività lavorativa.
Fonte:
https://www.informazionefiscale.it/ferie-non-godute-scadenza-30-giugno-diritti-tempi-sanzioni
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