PREPOSTO INDIVIDUATO E PREPOSTO DI FATTO: PROVIAMO A FARE CHIAREZZA

IL NUOVO OBBLIGO DI INDIVIDUAZIONE DEI PREPOSTI ANALIZZATO IN RELAZIONE ALL’APPLICAZIONE DELL’ART. 299 SUI RUOLI DI FATTO: LE INDICAZIONI DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA DEL 20 APRILE, LA NORMATIVA E LA GIURISPRUDENZA

Ormai è noto a tutti i datori di lavoro e ai dirigenti aziendali sia in ambito pubblico che privato che con l’entrata in vigore della Legge 215 del 2021 vige l'obbligo di "individuare il preposto o i preposti per l'effettuazione delle attività di vigilanza di cui all'articolo 19" (art. 18 c.1 lett.b-bis, primo periodo D.Lgs. 81/08).

Ma quali relazioni ci sono fra il preposto nominato ai sensi della nuova norma e il “preposto di fatto” e quindi all’applicazione del principio di effettività previsto a suo tempo all’interno della stessa 81 e precisamente all’art. 299 che cita "le posizioni di garanzia relative ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b), d) ed e) gravano altresì su colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti a ciascuno dei soggetti ivi definiti?"

Inoltre, le posizioni di garanzia di datore di lavoro, di dirigente e di preposto possono essere generate da investitura formale o dall'esercizio di fatto dei poteri riferiti a tali figure di garanti dalle relative definizioni normative (laddove, per il preposto, si fa riferimento ai poteri indicati dalla definizione contenuta nell'art. 2 comma 1 lett.e, D.Lgs. 81/08)?

Prendendo in esame la Suprema Corte (Cassazione Penale, Sez. VII, 1° agosto 2016 n. 33799), la stessa assevera che da un lato è vero "che, secondo un risalente e consolidato insegnamento giurisprudenziale, peraltro oggi codificato dall'art. 299, D.Lgs. n. 81 del 2008, la individuazione dei destinatari degli obblighi posti dalle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro e sull'igiene del lavoro deve fondarsi non già sulla qualifica rivestita bensì sulle funzioni in concreto esercitate, che prevalgono, quindi, rispetto alla carica attribuita al soggetto (ossia alla sua funzione formale) (Sez. U, n. 9874 del 01/07/1992, Giuliani, Rv. 191185), ma è altrettanto vero che l'art. 299, cit., attribuisce tale responsabilità in via concorrente (e non esclusiva) a chi, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti al datore di lavoro, non escludendo in alcun modo quella di quest'ultimo?"

L’utilizzo costante dell’avverbio “altresì” all’interno dello stesso art. 299 pone la giurisprudenza a considerare che il fatto che in un caso specifico sussista un datore di lavoro o un dirigente o un preposto "formale" (o "di diritto") non esclude di per sé l'eventuale esistenza anche (rispettivamente) di un datore di lavoro o di un dirigente o di un preposto "di fatto"; v. sentenza: "responsabilità in via concorrente (e non esclusiva)".

Se è dunque vero che i ruoli di diritto e quelli di fatto possono concorrere, è altresì vero che tali ruoli non vanno sovrapposti, laddove la discriminante è costituita dalla "regolare investitura" citata dall'art. 299 D.Lgs. 81/08. Sempre per la Suprema Corte (Cassazione Penale, Sez. IV, 29 maggio 2014 n. 22246), non va sovrapposta "la figura del preposto di diritto", quale corrisponde alla ricordata definizione normativa, a quella del "preposto di fatto" e prosegue “se per la prima è necessario, tra l'altro, che egli abbia ricevuto un incarico dal datore di lavoro e che abbia ricevuto direttive per l'esecuzione dei lavori, nel caso di assunzione di fatto del ruolo la derivazione della posizione di garanzia dal concreto espletamento dei poteri tipici del preposto segnala che non vi è alcuna preliminare investitura da parte del datore di lavoro."

Con una sentenza dell'anno scorso (Cassazione Penale, Sez. IV, 16 marzo 2021 n. 10143), poi, la Corte ha ribadito che "la posizione di garanzia - che può essere generata da investitura formale o dall'esercizio di fatto delle funzioni tipiche delle diverse figure di garante - deve essere individuata accertando in concreto la effettiva titolarità del potere-dovere di gestione della fonte di pericolo, alla luce delle specifiche circostanze in cui si è verificato il sinistro".

La Commissione Parlamentare di Inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro pubblici e privati, nella sua recente Relazione Intermedia del 20 aprile 2022, ha dedicato un ampio passaggio proprio al nuovo obbligo del datore di lavoro di individuare i preposti, anche in relazione alla figura del preposto di fatto chiarendo che l'obbligo penalmente rilevante di individuare il preposto o i prepostisi evidenzia come una novità assoluta rispetto a tutta la precedente normativa di sicurezza sul lavoro. Infatti, tutte le precedenti regolamentazioni, in materia, pur ponendo in capo al preposto obblighi di sovraintendenza e vigilanza, non prevedevano, comunque, anche l'obbligo in capo al datore di lavoro di individuare espressamente la figura o le figure dei preposti.

La stessa Commissione sottolinea che "il nuovo obbligo di individuazione del preposto o dei preposti potrà condurre, alla fine della diffusissima prassi aziendale organizzativa degli ultimi 30 anni, di non individuare formalmente il preposto o i preposti, ma nella migliore delle ipotesi di limitarsi semplicemente a formarli secondo i dettami del art. 37 del D.Lgs. 81/08.

 

...si osserva che "tale prassi organizzativa aziendale si è tradotta, negli anni, nella copiosa giurisprudenza di merito e di legittimità che ha molto spesso inserito nel novero dei condannati per i delitti di omicidio o lesioni personali colpose, in materia di sicurezza sul lavoro, i cosiddetti "preposti di fatto""...

La Relazione cita che "la figura del "preposto di fatto" deve essere fatta risalire ad un orientamento costante e consolidato della Corte di Cassazione di applicazione del "principio dell'effettività" che trova particolare applicazione alle cosiddette norme di ordine pubblico, che riguardano beni costituzionalmente garantiti, come ad esempio la tutela dell'integrità psico-fisica dei lavoratori, in mancanza di investiture formali dei preposti per la sicurezza, si deve fare riferimento alle funzioni di preposto nella sostanza svolte a fini produttivi."

È interessante il passaggio della Relazione in cui la Commissione d'Inchiesta osserva che "è agevole notare che l'orientamento diffusissimo e consolidato in giurisprudenza dell'attribuzione "ai preposti di fatto" di responsabilità penali, per danni da lavoro e per omessa vigilanza, sia dipeso proprio dalla assenza di un obbligo di nomina formale dei preposti per la sicurezza, pur in concomitante presenza di preposti che sovraintendevano alle attività produttive."

Quindi ci si trova di fronte ad una contraddizione organizzativa di preposti che hanno l’obbligo di vigilanza per la produzione ma non quello per la sicurezza, dovuto proprio alla mancanza di un obbligo di legge di nomina, e questo da un lato ha indebolito l'attività di vigilanza e sovrintendenza per la sicurezza e, dall'altro, ha esposto penalmente i preposti di fatto a causa della loro scarsa consapevolezza di dover effettuare la vigilanza anche sulla sicurezza oltre che sulla qualità e sui risultati produttivi.

La riforma introdotta dalla legge 215 del 2021, obbligo di nomina del preposto, formazione e lettera scritta di investitura, dovrebbe quindi dismettere progressivamente la prassi aziendale organizzativa di lasciare la vigilanza in mano a preposti di fatto poco consapevoli, con prevedibili miglioramenti della performance delle attività di vigilanza svolte all'interno delle aziende e, quindi, della conseguente ed auspicabile diminuzione del numero e della gravità degli infortuni.

Inoltre, la Relazione cita che “nell'ipotesi in cui nell'ambito di una vicenda processuale relativa a danni da lavoro dovesse essere rilevata, tra le altre cause, anche quella di una mancata attività di vigilanza, in assenza di un atto tracciato di individuazione formale del preposto, sarebbe altamente probabile far risalire a carico dei dirigenti o del datore di lavoro sia l'attribuzione della responsabilità contravvenzionale per la mancata nomina del preposto, sia l'attribuzione della responsabilità per il conseguente delitto di lesioni o di omicidio colposo di cui agli artt. 589 e 590 del Codice Penale."