NASPI E DIS-COLL: RICONOSCIMENTO DELLA DISOCCUPAZIONE SENZA LIMITI DI ETÀ

Per poter accedere alle prestazioni di disoccupazione NASpI e DIS-COLL non sono previsti limiti massimi di età. Si ha diritto all’indennità anche oltre i 67 anni se non è stato maturato il diritto alla pensione.

Il chiarimento arriva dall’INPS che nel messaggio del 20 febbraio riporta il parere del Ministero del Lavoro sulla questione.

Il limite massimo di età per l’iscrizione al centro per l’impiego si applica solo per quel che riguarda l’iscrizione negli elenchi del collocamento mirato.

C’è però un limite minimo, la DID, la dichiarazione di immediata disponibilità, non può essere rilasciata ai soggetti minori di 16 anni ai quali è quindi precluso l’accesso ai trattamenti.

L’INPS con il messaggio n. 750, pubblicato sul sito il 20 febbraio 2024, fornisce alcuni chiarimenti in merito all’accesso alle prestazioni per la disoccupazione: NASpI eDIS-COLL.

Le precisazioni riguardano in particolare lo stato di disoccupazione e i limiti di età per l’iscrizione al centro per l’impiego.

Come evidenziato dall’INPS, tra i requisiti di accesso alle prestazioni c’è anche il possesso dello stato di disoccupazione da parte dei richiedenti.

Come definito all’art. 19, comma 1, del D.Lgs. n. 150/2015:

“Sono considerati disoccupati i soggetti privi di impiego che dichiarano, in forma telematica, al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro di cui all’articolo 13, la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l’impiego.”

La domanda per la NASpI e la DIS-COLL, inoltre, come indicato al successivo articolo 21, equivale a dichiarazione di immediata disponibilità (DID), ed è trasmessa dall’INPS all’ANPAL, ai fini dell’inserimento nel sistema informativo unitario delle politiche del lavoro.

I richiedenti, quindi, hanno l’obbligo di rendersi disponibili allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva concordate con il centro per l’impiego.

Il chiarimento richiesto dall’INPS al Ministero del Lavoro riguarda pertanto l’applicazione dei limiti di età per l’iscrizione al centro per l’impiego, previsto dall’art. 1, comma 1, del DPR n. 333/2000 e cioè minimo 15 anni e massimo di età pensionabile prevista dall’ordinamento (67 anni).

Il Ministero del Lavoro sottolinea come questa previsione si applichi solamente in riferimento all’iscrizione negli elenchi del collocamento mirato e quindi per i lavoratori e le lavoratrici con disabilità.

Non è previsto alcun limite massimo di età, invece, per quanto riguarda l’iscrizione al collocamento ordinario e quindi per l’accesso alle prestazioni di disoccupazione NASpI e DIS-COLL.

I lavoratori e le lavoratrici che perdono il lavoro involontariamente, dunque, devono sempre rilasciare la dichiarazione di immediata disponibilità (DID).

L’unico limite che si applica è quello previsto dall’art. 1, comma 622, della legge n. 296/2006, che introduce il limite minimo di età per l’iscrizione al centro per l’impiego, per cui non è possibile effettuare l’iscrizione al collocamento ordinario prima del compimento dei 16 anni di età.

Un limite che di conseguenza si applica anche per l’accesso a NASpI e DIS-COLL dato che l’impossibilità di rilascio della DID nei confronti dei minori di 16 anni comporta l’esclusione dalle prestazioni.

Fonte:

https://www.informazionefiscale.it/limite-eta-naspi-discoll-indennita-disoccupazione

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