VALUTAZIONE DI CONVENIENZA NELLA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA: ESCLUSIONE DI BENI SPECIFICI

TRIBUNALE AREZZO, 8 MAGGIO 2024. PRES., EST. PANI.

Nella procedura di liquidazione controllata, in riferimento alla valutazione della convenienza intrinseca della liquidazione di determinati beni, deve ritenersi applicabile la regola impressa all’art. 213, comma 2, CCII, anche se non richiamato, per cui il liquidatore può decidere di non acquisire all’attivo, previa autorizzazione del giudice, uno o più beni, se l’attività di liquidazione appaia manifestamente non conveniente.

In tema di valutazione di convenienza circa la vendita di un autoveicolo, nella valutazione ben può rientrare anche il contemperamento degli interessi in gioco, vale a dire, da un lato, l’attivo astrattamente ritraibile dall’alienazione del bene, e, dall’altro lato, la perdita economica che subirebbe la procedura qualora il singolo debitore, non potendo più utilizzare il mezzo, non si trovasse più nelle condizioni di percepire un reddito da porre (in quota parte) a disposizione della massa.

Fonte: Il Caso.it