Nell’ipotesi di operazione straordinaria di fusione ex art. 2504 e s. c.c., che estingue la società incorporata e provoca la successione universale della società incorporante in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, in cui era parte la prima, per il caso di insolvenza di questa trova applicazione la disciplina speciale di cui all’art. 10 l. fall., che consente il fallimento della società incorporata entro i limiti temporali ivi previsti; ne consegue che, ai fini della corretta instaurazione del contraddittorio ex art. 15 l. fall., il soggetto debitore destinatario della notifica del ricorso e dell’avviso di convocazione va individuato nella società incorporata, in persona del suo legale rappresentante, società che, pur se estinta ed invece solo ai fini dell’eventuale dichiarazione di fallimento, conserva la propria identità, non essendo peraltro precluso alla società incorporante l’intervento nel giudizio prefallimentare, e comunque la proposizione di reclamo, nella qualità di soggetto interessato, avverso l’eventuale sentenza di fallimento dell’incorporata medesima.
Prima di giungere all’affermazione del sopra riportato principio di diritto, la Corte di cassazione ha anche precisato che “Non è invece condivisibile la diversa statuizione della sentenza di questa Corte nr. 17050/2016 che, muovendo dalla concezione, poi superata da Cass. S.U. nr. 21970/2021, della incorporazione come vicenda meramente evolutivo-modificativa dello stesso soggetto giuridico, il quale conserva la propria identità pur in un nuovo assetto organizzativo, sebbene riconosca alla società incorporata una propria identità ai fini della dichiarazione di fallimento, enuncia, in maniera meno coerente e senza esplicitarne le ragioni, il principio della necessaria notifica del ricorso alla società incorporante”.
Fonte: Il Caso.it