La nullità parziale del contratto di fideiussione "a valle", dipendente da intesa restrittiva della concorrenza "a monte", è rilevabile d'ufficio a condizione che risultino dagli atti tutte le circostanze fattuali necessarie alla sua integrazione, e la concreta ricaduta della nullità delle clausole conformi al modello ABI, con la precisazione che - al detto fine - si deve considerare che l'eccezione di estinzione della garanzia ex art. 1957 codice civile, ha natura di eccezione propria, e non di mera difesa, con la conseguenza che il rilievo officioso della nullità della clausola di deroga, non interferisce con la eventualmente ormai consumata preclusione dell'eccezione fondata sulla stessa.
Fonte: Il Caso.it