IL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE MIGLIORATIVE NELLE VENDITE FALLIMENTARI

TRIBUNALE DI LECCO, 18 GIUGNO 2021

Il termine di dieci giorni previsto dall’art. 584 c.p.c. per le offerte pubbliche di acquisto presentate dopo l’incanto, non è applicabile alla procedura competitiva che si svolge nel fallimento ai sensi dell’art. 107 Legge Fallimentare, dove il Curatore ai sensi del comma 4 dell’articolo da ultimo citato, ha facoltà di prevedere nel regolamento di vendita, un termine per la presentazione di offerte irrevocabili d’acquisto migliorative, di importo non inferiore al 10% del prezzo offerto.

Qualora invece il Curatore non abbia indicato detto termine, le offerte migliorative potranno essere presentate fino a quando la vendita non sia stata conclusa, con il versamento del saldo prezzo, e la definitiva assegnazione del bene.  

Fonte: il Caso.it