Per i beni strumentali acquistati (anche in leasing) dall’ 1/1/2020 il super e iper ammortamento è stato sostituito da un credito d’imposta.
Il credito d’imposta riguarda solamente gli acquisti, anche in leasing, di beni strumentali nuovi esclusi:
- le autovetture e gli altri mezzi di trasporto indicati nell’art. 164 comma 1 del TUIR;
- i fabbricati e le costruzioni;
- i beni per i quali l’aliquota fiscale di ammortamento è inferiore al 6,5%;
- i beni gratuitamente devolvibili dalle imprese concessionarie nel settore energia, acqua, trasporti, infrastrutture, poste, telecomunicazioni, raccolta e depurazione di acque di scarico e rifiuti.
Il credito d’imposta spetta in ogni caso a condizione che il contribuente abbia rispettato le norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e gli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali per i lavoratori.
La Legge n. 160/219 ha introdotto un credito d’imposta pari al 6% (in caso di beni industria 4.0 aumentato al 40% fino a 2,5 milioni di euro, e al 20% da 2,5 milioni a 10 milioni) per l’acquisto di beni strumentali nuovi dall’ 1/1/2020 al 31/12/2020 con coda fino al 30 giugno 2021 per “prenotazioni” (cioè ordini confermati e acconti pagati non inferiori al 20% del prezzo).
Il credito è utilizzabile in 5 rate annuali di pari importo (3 rate per gli immateriali 4.0) a partire dall’esercizio successivo all’entrata in funzione del bene o dell’interconnessione per i beni 4.0.
La Legge di Bilancio 2021 (Legge n. 178/2020), ha esteso tale beneficio anche per il 2021, modificando la percentuale e l’arco temporale in cui è possibile utilizzare il credito.
La Legge n. 178/2020 prevede, infatti, un credito d’imposta pari al 10% (in caso di beni industria 4.0 aumentato al 50% fino a 2,5 milioni di euro, e al 30% da 2,5 milioni a 10 milioni) per l’acquisto di beni strumentali nuovi dal 16/11/2020 al 31/12/2021 con coda fino al 30 giugno 2022 per “prenotazioni” (cioè ordini confermati e acconti pagati non inferiori al 20% del prezzo).
Il credito è utilizzabile in 3 rate costanti a partire dall’esercizio di entrata in funzione del bene o dell’interconnessione per i beni 4.0. Per i beni ordinari (non 4.0) se il contribuente ha ricavi inferiori a 5 milioni di euro (si ritiene che il parametro vada misurato sul 2019) è possibile utilizzare il credito in un’unica quota annuale.
I soggetti che si avvalgono del credito d’imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili. A tal fine, le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati devono contenere l’espresso riferimento alle disposizioni di riferimento.
Per accedere ai benefici è, quindi, necessario che nella fattura relativa all’acquisto del bene strumentale ci sia un’apposita dicitura:
- “Beni agevolabili ai sensi dell’art. 1 commi da 184 a 197 della L. 160/2019”.
- “Beni agevolabili ai sensi dell’art. 1, commi 1051- 1063, Legge 178/2020”.
L’Agenzia delle Entrate con le risposte n. 438 e 439 del 5/10/2020 ha chiarito che l’acquirente che ha ricevuto la fattura elettronica senza indicazione della dicitura potrà (prima che siano iniziati accessi, ispezioni o verifiche) stampare la fattura e apporvi la dicitura attraverso una scritta indelebile e mandare in conservazione il documento cartaceo integrato con la dicitura sopra richiamata.
In relazione ai beni rientranti in Industria 4.0, le imprese sono inoltre tenute a produrre una perizia tecnica semplice rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato. Per i beni di costo unitario di acquisizione non superiore a 300.000 euro, l’onere documentale di cui al periodo precedente può essere adempiuto attraverso una dichiarazione resa dal legale rappresentante.
A seguire si riportano alcune tabelle riepilogative delle tipologie di investimenti agevolati e dei relativi benefici riconosciuti (ossia la misura del credito d’imposta, rapportato all’investimento effettuato).
Con riferimento ai beni “ordinari” (ossia gli investimenti che non hanno i requisiti tecnologici e di interconnessione che possono farli rientrare nel novero di “Industria 4.0”) il credito pari al 6%, per gli acquisti effettuati nell’anno 2020, è stato incrementato per il solo 2021 al 10%, mentre dal 2022 tornerà al 6%.
Dal 16 novembre 2020 sono agevolabili anche gli acquisti di software “ordinari”.
Per gli acquisti di beni ordinari (diretti o in locazione finanziaria) va considerata la data di consegna o spedizione del bene ovvero se diversa o successiva quella in cui si verifica il passaggio di proprietà).
Con riferimento ai beni tecnologici 4.0 il bonus è decisamente più elevato e dipende dal momento in cui è stato fatto l’investimento e dall’importo di questo (occorre verificare lo scaglione dimensionale).
Si evidenzia che oltre ai beni materiali (di cui all’Allegato A della L. 232/2016) sono agevolabili anche alcuni beni immateriali (di cui all’Allegato B della L. 232/16, quali software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni).
Tali crediti d’imposta sono utilizzabili secondo diversi presupposti:
• il credito previsto dalla L. 160/2019 era utilizzabile nell’anno successivo all’entrata in funzione del bene; pertanto gli investimenti effettuati nel 2020 in applicazione di tale disposizione danno diritto ad un credito d’imposta utilizzabile già dallo scorso 1/1 (in realtà serviva l’approvazione dei codici tributo necessari, che sono stati recentemente introdotti dalla risoluzione n. 3/E/2021);
• il nuovo credito introdotto dalla L. 178/2020, al contrario, può essere già utilizzato a partire dal momento in cui avviene l’entrata in funzione del bene (per i beni ordinari) ovvero l’interconnessione (per i beni 4.0), senza attendere il successivo periodo d’imposta.
Cambia anche la modalità di fruizione del credito:
• il credito previsto dalla L. 160/2019 era utilizzabile su di un arco di 5 anni (3 per gli immateriali 4.0), in quote costanti;
• il nuovo credito introdotto dalla L. 178/2020, al contrario, può essere già utilizzato in un periodo molto più breve, ossia 3 anni. Per i beni ordinari, se il contribuente ha ricavi inferiori ai 5 milioni di euro, è possibile l’utilizzo in unica soluzione.
Con la risoluzione n. 3/E del 13 gennaio 2021 sono stati approvati i codici tributo da utilizzare per la compensazione nel modello F24 di detti crediti d’imposta; tali compensazioni dovranno avvenire esclusivamente utilizzando i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (quindi queste deleghe F24 non possono essere presentate tramite i canali home banking).
Il credito d’imposta riconosciuto per gli investimenti è da considerarsi un contributo in conto impianti.
Sotto il profilo contabile i contributi in conto impianti commisurati al costo delle immobilizzazioni materiali sono rilevati a Conto economico con un criterio sistematico, gradualmente lungo la vita utile dei cespiti.
Una volta adempiuti gli oneri sopra elencati il soggetto beneficiario dell’agevolazione dovrà avere cura di monitorare i beni oggetto di investimento agevolato entro un determinato periodo di osservazione per quanto concerne:
• l’eventuale cessione a titolo oneroso;
• l’eventuale delocalizzazione al di fuori del territorio dello Stato;
• il mantenimento dei requisiti tecnici e di interconnessione dei beni 4.0.
Al verificarsi, nel periodo di osservazione, della cessione a titolo oneroso o della delocalizzazione all’estero, scatta il recupero dell’intera agevolazione spettante in relazione al bene.
In caso di recapture il credito d’imposta è infatti corrispondentemente ridotto escludendo dall’originaria base di calcolo il relativo costo e il maggior credito d’imposta eventualmente già utilizzato in compensazione deve essere direttamente riversato, entro il termine per il versamento a saldo dell’imposta sui redditi dovuta per il periodo d’imposta in cui si verificano le ipotesi di recupero, senza applicazione di sanzioni e interessi.
Il periodo di osservazione in cui il contribuente deve astenersi dall’alienazione o delocalizzazione del bene ha una durata circoscritta:
• fino al 31/12 del secondo anno successivo a quello di entrata in funzione per beni ordinari;
• fino al 31/12 del secondo anno successivo a quello di avvenuta interconnessione per beni 4.0.
Ne deriva che in caso di interconnessione a fine 2020 il bene 4.0 non potrà essere distolto dall’originaria funzione fino al 31/12/2022, mentre in caso in caso di interconnessione a inizio 2021 fino al 31/12/2023.
Esistono due casi di deroga alla regola generale di recupero dell’agevolazione:
• effettuazione di un investimento sostitutivo del bene materiale 4.0 oggetto di cessione, nel medesimo periodo d’imposta, con un bene nuovo avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori a quelle previste dall’Allegato A annesso alla L. 232/2016, previa analoga attestazione dell’effettuazione dell’investimento sostitutivo, delle caratteristiche del nuovo bene e del requisito dell’interconnessione, ai sensi dell’articolo 1, commi 35 e 36.L. 205/2017;
• destinazione del bene all’utilizzo in più sedi produttive e, pertanto, temporaneo utilizzo anche fuori dal territorio dello Stato senza che si possa configurare una delocalizzazione all’estero, ai sensi dell’articolo 7, comma 4, D.L. 87/2018 (c.d. Decreto Dignità) (sul tema vedasi la risposta dell’Agenzia delle Entrate all’interpello n.14 del 24/1/2020).
Non scatta al contrario il recupero dell’agevolazione in caso di affitto d’azienda o ramo d’azienda, secondo quanto precisato dall’Agenzia delle Entrate nella circolare 8/E/2019: l’agevolazione continua in capo al cessionario trattandosi di un mero mutamento della titolarità dell’azienda, che non altera di per sé il livello tecnologico e digitale del complesso aziendale.
Il mantenimento del diritto all’agevolazione dipende inoltre dal soddisfacimento dei requisiti tecnici e di interconnessione dei beni 4.0 per l’intera durata dell’incentivo, in quanto la trasformazione tecnologica e digitale in chiave 4.0 comporta che l’impresa operi effettivamente e costantemente secondo tali modalità.
Per quanto attiene il requisito di interconnessione, il Mise, nella circolare n. 177355 del 23/5/2018, ha precisato che “dovrà essere presente, evidentemente, anche nei periodi d’imposta successivi a quello in cui il bene viene interconnesso”.
Ne deriva la necessità che l’impresa beneficiaria dell’agevolazione si preoccupi in particolare di garantire che il bene 4.0 risulti integrato e interconnesso per tutta la durata dell’agevolazione ovvero:
• nel quinquennio decorrente dall’anno successivo a quello di interconnessione del bene materiale, in relazione a investimenti di cui al comma 189 dell’articolo 1 L. 160/2019;
• nel triennio decorrente dall’anno successivo a quello di interconnessione del bene immateriale, in relazione a investimenti di cui al comma 190 dell’articolo 1 L. 160/2019;
• nel triennio decorrente dall’anno di interconnessione del bene, in relazione a investimenti di cui ai commi 1056, 1057, 1058 dell’articolo 1 L. 178/2020.