La protezione del patrimonio accordata dalle misure protettive è ancillare al buon esito della composizione negoziata.
Depone in tal senso, l’art. 18, comma 4, CCI, a mente del quale le misure protettive durano “fino alla conclusione delle trattative o all'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata”.
Ciò implica, inevitabilmente, che gli effetti di cui al medesimo art. 18, tra cui anche il divieto di dichiarare l’apertura della liquidazione giudiziale, non possono protrarsi oltre il termine di durata della composizione negoziata fissato dall’art. 17 comma 8, e cioè oltre il termine di 6 mesi, eventualmente prorogabili ai sensi del successivo comma 9, decorrenti dall’accettazione della nomina da parte dell’esperto, termine che nella specie è ampiamente decorso.
Fonte: Il Caso.it