CERTIFICAZIONE UNICA 2025: SCADENZE E REGOLE DA CONOSCERE

In questi giorni aziende e studi professionali stanno predisponendo le certificazioni uniche di lavoratori dipendenti e autonomi.

È importante quindi anche approfondire il tema delle sanzioni eventualmente dovute in caso di invio omesso, con errori o tardivo della Certificazione Unica.

L’Agenzia delle Entrate lo scorso anno, con un provvedimento di prassi molto discusso, ha superato l’orientamento restrittivo espresso in precedenza con la circolare n. 6/E/2015, che escludeva la possibilità di beneficiare della riduzione delle sanzioni applicando l’istituto del ravvedimento operoso.

Appare quindi utile fornire un riepilogo delle regole in caso di invio tardivo oltre la scadenza così come di quelle previste in caso di omissioni o errori nel Modello CU 2025.

Si ricorda, infatti, che l’invio tardivo, omesso o con errori della Certificazione Unica è punito con una multa pari a 100 euro per ciascuna delle certificazioni uniche oggetto di errore o ritardo.

Prima di analizzare nel dettaglio le sanzioni previste in caso di Certificazione Unica inviata in ritardo ovvero di errori od omissioni del contribuente, facciamo il punto delle scadenze previste nel 2025, alla luce delle ultime novità.

Innanzitutto, la scadenza della Certificazione Unica si divide in due parti:

- Entro il prossimo 17 marzo 2025 (il termine naturale del 16 cade di domenica) occorre rilasciare il Modello CU al percipiente e predisporre l’invio telematico per lavoratrici e lavoratori dipendenti.

- Entro il prossimo 31 marzo 2025, invece, occorrerà procedere all’invio telematico delle certificazioni uniche per i soli autonomi.

È venuta quindi meno la possibilità di differire al 31 ottobre, insieme al Modello 770, l’invio delle certificazioni uniche dei lavoratori autonomi.

Era stata la stessa Agenzia delle Entrate, con un comunicato stampa pubblicato lo scorso 3 marzo 2017, ad ammettere la possibilità di unificare l’invio di CU degli autonomi con il Modello 770. Possibilità che non sarà più prevista da quest’anno.

In linea teorica, è stato l’avvio del Modello Redditi precompilato a portare ad un’unificazione dei termini di trasmissione delle CU, cancellando dal calendario l’appuntamento di fine ottobre per i dati relativi ai titolari di Partita IVA.

Così come evidenziato nella risoluzione n. 13/E pubblicata dall’Agenzia delle Entrate il 4 marzo dello scorso anno, a partire dalle certificazioni uniche 2025, relative allo scorso anno d’imposta, l’invio relativamente a tutti i redditi dichiarabili mediante il Modello 730 oppure mediante il Modello Redditi persone fisiche (compresi i redditi di lavoro autonomo “professionale”) dovrà essere effettuato entro il 16 marzo, 17 quest’anno.

Per le CU autonomi contenenti esclusivamente redditi che derivano da prestazioni di lavoro autonomo rientranti nell’esercizio di arte o professione abituale deve avvenire entro il 31 marzo 2025.

Invece, la trasmissione telematica delle certificazioni uniche contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata, può avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta, ossia entro il 31ottobre 2025.

Sanzioni Certificazione Unica CU 2025: cosa rischia il datore di lavoro/contribuente e quando si applicano tali sanzioni?

Innanzitutto, occorre tenere presenti i riferimenti normativi essenziali che sono la Legge di Stabilità 2016, il Decreto Legislativo 158/2015 ed il Decreto Legislativo 151/2015 che hanno riformato il sistema delle sanzioni previste a carico del datore di lavoro in caso di ritardo, omissione ed errori nella redazione e nell’invio telematico.

Di seguito un’utile tabella riassuntiva con le sanzioni attualmente previste in caso di ritardo, errori ed omissioni in materia di Certificazione Unica CU 2025 (l’ex modello CUD):

Le sanzioni conseguenti all’omesso invio della Certificazione Unica 2024, ovvero al suo invio incompleto e/o con dati errati, devono essere versate con Modello F24, utilizzando il codice tributo 8906 e compilando la sezione Erario.

Sul termine dei 5 giorni occorre fare due precisazioni:

- In caso di certificazioni uniche reinviate dopo scarto da parte dell’Agenzia delle Entrate, i 5 giorni decorrono dalla data contenuta nella comunicazione di scarto ricevuta (così come precisato dalle istruzioni ministeriali che rimandano alla circolare numero 195/1999 del Ministero delle Finanze).

- In caso di certificazioni uniche di cui ci si accorge di aver omesso o inviato dati incompleti, allora i 5 giorni vanno considerati a partire dalla data di scadenza.

In merito alle sanzioni per l’invio tardivo delle CU 2025, c’è una regola ulteriore da analizzare: la possibilità di correzione entro il termine di 60 giorni.

In caso di correzione della Certificazione Unica la sanzione sarà ridotta ad 1/3 e quindi sarà pari a 33,33 euro per ogni CU corretta e nuovamente inviata.

Viene inoltre ridotto anche l’importo massimo di sanzione applicata al sostituto d’imposta, che passa da 50.000 a 20.000 euro.

 

Ricapitolando: per ogni certificazione omessa, tardiva o errata è prevista l’applicazione di una sanzione pari a 100 euro per singolo adempimento con il limite massimo di 50.000 euro e sostituto d’imposta.

Qualora, invece, venga trasmessa una Certificazione Unica errata, poi corretta e nuovamente trasmessa entro 5 giorni non si incorre in nessuna sanzione.

Nel caso in cui, infine, si trasmetta una Certificazione Unica errata, poi corretta e nuovamente trasmessa entro 60 giorni si incorrerà nelle sanzioni ridotte di 1/3 e quindi pari a 33,33 euro.

In quest’ultimo caso cambiano anche i limiti massimi di applicazione delle sanzioni, che scendono a 20.000 euro per periodo d’imposta e sostituto.

Come indicato in apertura, sulle sanzioni sarà possibile beneficiare del ravvedimento operoso per effetto delle nuove indicazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 12/E del 31 maggio 2024.

Nella circolare del 19 febbraio 2015, n. 6/E, l’Agenzia delle Entrate escludeva l’utilizzo di tale istituto.

Un’interpretazione che viene ora meno, considerando che la normativa di riferimento ritiene:

 

“Ammissibile l’invio della CU oltre il termine di legge, sanzionando la tardività di tale invio e stabilendo apposita graduazione del quantum sanzionatorio.”

 

In assenza di un divieto esplicito di applicare il ravvedimento operoso, l’Agenzia delle Entrate ritiene ora ammissibile per i sostituti d’imposta beneficiare della riduzione delle sanzioni previste in caso di invio di una CU tardiva o rettificativa.

Fonte:

https://www.informazionefiscale.it/rottamazione-quater-rate-non-pagate-scadenza-novita

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