Modello 730/2024 senza sostituto? Si allungano i tempi per il rimborso IRPEF.
A partire da quest’anno, per effetto delle semplificazioni introdotte dal decreto legislativo n. 1/2024, anche i contribuenti in possesso di un sostituto d’imposta chiamato ad effettuare le operazioni di conguaglio potranno presentare il Modello 730 senza sostituto.
Se fino allo scorso anno questa possibilità era riservata ai contribuenti privi di un datore di lavoro o ente pensionistico tenuto a gestire le operazioni successive alla presentazione della dichiarazione dei redditi, a partire dalla campagna dichiarativa 2024 si cambia.
Da valutare però gli “effetti collaterali” sul fronte dei rimborsi IRPEF che, se affidati direttamente all’Agenzia delle Entrate, seguono tempistiche differenti.
L’estensione Modello 730 senza sostituto per tutti, a prescindere dall’avere o meno un sostituto d’imposta, fa i conti con le regole specifiche sul fronte dei rimborsi IRPEF.
Si ricorda in primo luogo che in tal caso è direttamente l’Agenzia delle Entrate ad operare l’accredito delle somme spettanti sulla base di imposta dovuta e detrazioni spettanti, così come in caso di debito IRPEF il pagamento dovrà essere effettuato dal contribuente mediante Modello F24.
L’esperienza degli anni passati, quando il 730 a “gestione diretta” da parte del Fisco era riservato ai contribuenti titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati privi di un sostituto d’imposta tenuto a effettuare il conguaglio (come per i disoccupati), insegna che l’attesa può allungarsi fino alla fine dell’anno.
Non è chiaro se a partire dalla stagione del Modello 730/2024 vi saranno novità sui tempi dei rimborsi IRPEF per i contribuenti che si avvarranno della scelta di invio senza sostituto. Al momento, in assenza di modifiche, valgono le regole generali.
Dicembre è quindi il mese entro il quale il Fisco eroga i rimborsi IRPEF a gestione diretta, con tempistiche che si dilatano notevolmente rispetto a chi invece opterà per l’effettuazione delle operazioni di conguaglio fiscale da parte del sostituto d’imposta (datore di lavoro o ente pensionistico), ove presente.
Come si evince dalle istruzioni relative al Modello 730/2024 pubblicate dall’Agenzia delle Entrate, è con la retribuzione di competenza del mese di luglio che il datore di lavoro o l’ente pensionistico avvia i lavori di erogazione dei rimborsi IRPEF.
I tempi dei rimborsi fiscali si legano, ricordiamo, a quelli in cui è presentata la dichiarazione dei redditi e, in particolare, l’erogazione delle somme arriva generalmente con la retribuzione del mese successivo a quello in cui il datore di lavoro ha ricevuto il prospetto di liquidazione, ossia il calcolo del credito spettante o del debito d’imposta dovuto.
È più lunga l’attesa per i pensionati: le operazioni di conguaglio sono effettuate dal secondo mese successivo all’invio e si partirà quindi da agosto.
I tempi nel dettaglio restano ancorati alle regole previste dall’art. 16-bis del decreto fiscale n. 124/2019 che fissa al 31 maggio la prima scadenza da monitorare.
Nel dettaglio entro il 15 giugno i datori di lavoro riceveranno i prospetti di liquidazione relativi ai Modelli 730 presentati entro il termine del 31 maggio.
Una tempistica che consentirà quindi di erogare il rimborso già nella busta paga nel mese di luglio.
In linea generale, il prospetto di liquidazione che consente di gestire le operazioni conseguenti alla presentazione della dichiarazione dei redditi è messo a disposizione del sostituto d’imposta entro le seguenti date:
- 15 giugno per le dichiarazioni presentate entro il 31 maggio;
- 29 giugno per quelle presentate dal 1° al 20 giugno;
- 23 luglio per quelle presentate dal 21 giugno al 15 luglio;
- 15 settembre per quelle presentate dal 16 luglio al 31 agosto;
- 30 settembre per quelle presentate dal 1° al 30 settembre.
Da maggio e fino al mese di settembre i datori di lavoro sono quindi chiamati a gestire in busta paga gli accrediti e gli addebiti IRPEF dei propri dipendenti.
Stessa cosa anche per gli enti pensionistici, seppur con 1 mese in più di tempo.
Regole che non si applicano a chi opterà per l’invio del Modello 730 senza sostituto, anche se è possibile velocizzare le tempistiche dei rimborsi comunicando l’IBAN per l’accredito all’Agenzia delle Entrate.
Nel caso di 730 precompilato o ordinario presentato con la modalità senza sostituto (in assenza del sostituto d’imposta oppure, in presenza del sostituto, per scelta del contribuente di avvalersi comunque di tale modalità), è possibile velocizzare i tempi per i rimborsi comunicando l’IBAN all’Agenzia delle Entrate.
Così come riportato nelle istruzioni relative al Modello 730/2023, la richiesta di accredito può essere effettuata:
- Online tramite la specifica applicazione disponibile sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate (chi è già registrato ai servizi telematici può farlo attraverso il canale Fisconline).
- Tramite l’apposito modello (disponibile sullo stesso sito internet), che, firmato digitalmente, può essere trasmesso via PEC a qualsiasi direzione provinciale dell’Agenzia delle Entrate.
- Consegnando il modello di cui sopra in formato cartaceo, con firma autografa, presso qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle Entrate, allegando copia di un documento d’identità (in quest’ultimo caso, la consegna può essere effettuata anche da un’altra persona, compilando la sezione del modello riservata alla delega e allegando copia di un documento d’identità sia del delegante che del delegato).
In assenza di comunicazione del proprio IBAN al Fisco, il rimborso è erogato tramite titoli di credito a copertura garantita emessi da Poste Italiane S.p.A. (assegno vidimato), con il rischio di allungare ancor di più i tempi d’attesa.
Fonte: https://www.informazionefiscale.it/Rimborso-IRPEF-modello-730-2024-senza-sostituto
A cura di: