Il Tribunale di Vicenza ha disposto in via cautelare, ai sensi dell’art. 19 CCII, lo svincolo dei conti correnti della società che aveva fatto accesso alla “composizione negoziata”, giacché questi erano stati pignorati anteriormente al deposito dell’istanza di nomina dell’esperto, motivando la decisione con la necessità di garantire il buon esito delle trattative, non alterare il rapporto tra i creditori ed in specie il sistema dei privilegi e non compromettere ulteriormente la posizione finanziaria della società, consentendo la conservazione dell’operatività aziendale.
La ratio della decisione è dunque ravvisabile nel fatto che il “vincolo sui conti correnti” non soltanto potrebbe generare ingiustificate posizioni preferenziali in capo a specifici creditori, ma rischierebbe soprattutto di compromettere la continuità ordinaria, che è però elemento determinante in tale fase di gestione della crisi.
Con tale decisione il Tribunale ha infatti evidenziato come nel corso della composizione negoziata la tutela del going concern rappresenti un valore e una priorità: il vincolo sui conti correnti derivante da un pignoramento, ove determini una paralisi dell’attività d’impresa, deve venire meno se ed in quanto ciò sia funzionale a garantire che le risorse siano utilizzate in maniera ordinata e mirata alla risoluzione della crisi.
La decisione del Tribunale, quindi, si colloca in una prospettiva di bilanciamento tra la necessità di risanamento dell’impresa e la tutela dei diritti dei creditori, in un’ottica di salvaguardia del patrimonio aziendale e delle possibilità di risanamento.
Fonte: Il Caso.it