È assoggettabile a liquidazione giudiziale, e dunque non può accedere alle procedure di sovraindebitamento, l’imprenditore individuale che abbia maturato debiti complessivamente superiori alla soglia dell’art. 2 CCII, (superiori a 500.000 euro) non essendo invocabile il fatto che la debitoria d’impresa sia inferiore al predetto limite, considerato che l’indebitamento complessivo dell’imprenditore individuale – attesa la confusione patrimoniale che lo caratterizza – è il risultato cumulativo di tutti i debiti, civili e commerciali, dallo stesso contratti.
Fonte: Il Caso.it