Alla luce del vigente Decreto Legislativo n. 136/2024, va confermata l’inammissibilità del concordato minore richiesto dalla persona fisica la cui ditta individuale risulta cancellata dal Registro Imprese, ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 33 CCII applicabile indistintamente a tutti gli imprenditori, non solo all’ente collettivo.
L’imprenditore individuale cancellato dal Registro Imprese, a carico del quale residuano debiti d’impresa, pertanto, in caso di sovraindebitamento, non può accedere ad una procedura concorsuale negoziale, ma solo alla liquidazione controllata.
Fonte: Il Caso.it