TRIBUNALE CIVILE DI BARI
Seconda sezione civile Esecuzioni Immobiliari
Il Presidente del Tribunale, letto l’art. 54 ter del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito nella legge 24 aprile 2020, n. 27, recante misure connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19, a norma del quale: «è sospesa, per la durata di 6 mesi a decorrere dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare, di cui all’articolo 555 del codice di procedura civile, che abbia ad oggetto l’abitazione principale del debitore»; ritenuto che, anche al fine di evitare inutili aggravi di attività procedurali, nonché incertezze attuative e trattamenti differenziati di situazioni processuali omogenee, sia opportuno, in vista dell’imminente conclusione del periodo di sospensione delle udienze e dei termini previsto dall’art. 83, commi 1 e 2, d.l. n.18/2020, convertito nella l. n.27/2020, impartire immediate indicazioni operative e criteri interpretativi uniformi volti a semplificare e agevolare l’applicazione della su citata disposizione legislativa. Ritenuto, in particolare, che, a fronte del contenuto testuale dell’art. 54 ter cit. e della potenziale ampiezza del suo ambito applicativo, tale da determinare, anche in ragione della molteplicità delle fasi e delle situazioni che caratterizzano il processo esecutivo, una varietà di opzioni interpretative predicabili, debba costituire primario presidio ermeneutico della norma la considerazione della sua ratio protettiva del diritto del debitore esecutato a che sia temporaneamente arrestata ogni attività esecutiva diretta a privarlo definitivamente del bene destinato a sua abitazione principale; con la conseguenza che, all’interno della sequenza di atti e provvedimenti preordinata alla soddisfazione, attraverso l’espropriazione forzata dell’immobile pignorato, dei creditori esecutivamente legittimati, devono in linea generale considerarsi sospese, per il tempo indicato dalla legge, tutte le attività facenti capo agli Organi della procedura (G.E. e Ausiliari), funzionali a realizzare l’effetto espropriativo, ossia tutte quelle che precedono la definitività del trasferimento dell’immobile che sia utilizzato dal debitore quale abitazione principale.
La sospensione delle procedure esecutive immobiliari di cui all’art. 54 ter del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 2020, n. 27, ha inizio il 30 aprile 2020 e termina il 30 ottobre 2020.
Si tratta di una sospensione disposta direttamente dalla legge e pertanto, secondo il paradigma dell’art. 623 c.p.c., non dipende da un provvedimento espresso del Giudice, che, se del caso, può limitarsi a darne atto, ove venga investito di apposita istanza delle parti o segnalazione di un Ausiliario della procedura.
In particolare, ferma restando la facoltà del debitore esecutato di presentare istanza di sospensione ai sensi della norma in oggetto, spetta comunque agli Esperti stimatori, ai Professionisti delegati, e ai Custodi giudiziari, ai quali, nell’espletamento del relativo incarico, constatare che in base agli atti della procedura, che l’esecuzione ha ad oggetto, in tutto o in parte, un immobile costituente la casa principale di abitazione del debitore (o del terzo proprietario esecutato, secondo un’interpretazione costituzionalmente orientata della norma), e segnalare tempestivamente la circostanza de qua con apposita nota, da intestare “Sospensione ex art. 54 ter, d.l. n. 18/2020, conv. nella l. n. 27/2020”, e depositare nel fascicolo telematico dell’esecuzione immobiliare.