Sempre al centro dei riflettori la questione della compensazione fiscale indebita: l’attenzione sul tema è massima dal momento che per i contribuenti ci possono essere conseguenze molto gravi sia in fase di accertamento tributario che dal punto di vista delle sanzioni.
Per orientarsi tra le regole previste è necessario, inoltre, aver ben presente la differenza tra credito fiscale inesistente e credito fiscale non spettante considerando le definizioni riviste nell’ambito dei lavori della riforma fiscale e più nel dettaglio con il “Decreto Sanzioni”.
Nello specifico, la Legge n. 111/2023 - la legge delega per la riforma fiscale - all’art. 20, comma 1, lettera a) n. 5, ha previsto che il Governo, nell’ambito della delega del sistema delle sanzioni tributarie, introducesse una o più definizioni precise delle fattispecie di:
- Crediti fiscali inesistenti - nella nuova formulazione si chiarisce che ci si trova difronte a crediti inesistenti quando mancano, in tutto o in parte, i presupposti che ne determinano l’origine o anche in presenza di requisiti oggettivi e soggettivi sono oggetto di rappresentazioni fraudolente, “attuate con documenti materialmente o ideologicamente falsi, simulazioni o artifici”. La stessa definizione si trova nel decreto legislativo n. 471/1997 su cui si interviene per ridurre la relativa sanzione: attualmente va dal 100 al 200% dell’importo, con le novità della riforma fiscale si passa al 70%.
- Crediti fiscali non spettanti - fondati su fatti reali non rientranti nella disciplina attributiva per il difetto di specifici elementi o particolari qualità o anche utilizzati in maniera diversa dagli adempimenti amministrativi previsti; anche in questo caso il decreto legislativo n. 471/1997 si adegua alle nuove definizioni introducendo anche una riduzione delle sanzioni: si passa dal 30 al 25% del credito utilizzato.
La stessa Agenzia delle Entrate è intervenuta più volte in materia di sanzioni dovute dai contribuenti in caso di compensazione indebita di crediti fiscali inesistenti.
Attraverso diversi documenti di prassi, infatti, l’amministrazione finanziaria ha chiarito quali siano le sanzioni dovute in caso di utilizzo in compensazione di un credito inesistente, già recuperato in ambito accertativo e sanzionato quale infedele dichiarazione ed illegittima detrazione.
La norma di riferimento è l’art. 13, comma 5, del decreto legislativo 471/1997.
Le sanzioni amministrative in caso di indebito utilizzo di crediti fiscali sono definite dal comma 5 dell’art. 13 del decreto legislativo numero 471/1997:
“Nel caso di utilizzo in compensazione di crediti inesistenti per il pagamento delle somme dovute è applicata la sanzione del 70% della misura dei crediti stessi (in luogo della precedente formulazione, che prevedeva una misura compresa tra il 100 ed il 200%). Tale sanzione, in base al nuovo comma 5-bis dell’art. 13 del decreto legislativo numero 471/1997 viene aumentata dalla metà (35%) al doppio (140%) se i fatti materiali posti a fondamento del credito siano oggetto di rappresentazioni fraudolente, attuate con documenti materialmente o ideologicamente falsi, simulazione o artifici.
Per le sanzioni previste nel presente comma, in nessun caso si applica la definizione agevolata prevista dagli articoli 16, comma 3, e 17, comma 2, del decreto legislativo n. 472/1997.
Si intende inesistente il credito in relazione al quale manca, in tutto o in parte, il presupposto costitutivo (con la riforma fiscale è stato eliminato ogni riferimento e collegamento con la riscontrabilità mediante controlli di cui agli articoli36-bis e 36-ter del d.p.r. 600/1973, e all’articolo 54-bis del d.p.r.633/1972)”.
Secondo l’Agenzia delle Entrate, nell’ipotesi in cui il credito sia stato già oggetto di recupero in sede di accertamento e oggetto di sanzione, non può essere irrogata anche la sanzione per utilizzo in compensazione del credito inesistente.
In caso contrario, di fatto il contribuente verrebbe sottoposto a due tipologie di sanzioni.
La prima per la contabilizzazione di fatture inesistenti; la seconda: da per l’indebita compensazione del credito inesistente.
Accanto ai crediti fiscali inesistenti, la riforma fiscale è intervenuta, come abbiamo detto, sul tema dei crediti fiscali non spettanti, innanzitutto definendoli come:
“Crediti fiscali diversi da quelli inesistenti, fondati su fatti reali non rientranti nella disciplina attributiva per il difetto di specifici elementi o particolari qualità, nonché il credito d’imposta utilizzato in violazione delle modalità di utilizzo previste dalle leggi vigenti ovvero, per la relativa eccedenza, quello fruito in misura superiore a quella prevista”.
L’utilizzo indebito in compensazione di un credito fiscale non spettante comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pari al 25% dell’importo del credito indebitamente utilizzato (in luogo del precedente 30%).
Fonte: https://www.informazionefiscale.it/sanzioni-compensazione-credito-fiscale-non-spettante-inesistente
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