POLIZZE CATASTROFALI: PUBBLICATO IL DECRETO ATTUATIVO, ADEGUAMENTO ENTRO IL 31 MARZO

Il 27 febbraio 2025 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto DM 18/2025, che stabilisce le procedure esecutive e dettagli cruciali riguardanti la gestione delle cosiddette polizze catastrofali.

Le imprese dovranno conformarsi a queste disposizioni entro il 31 marzo prossimo.

Questa normativa è emersa in seguito alle modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio del 2024 (art. 1 commi 101-111 della L. 213/2023), che inizialmente prevedeva come deadline il 31 dicembre 2024. Tuttavia, tale scadenza è stata posticipata dal “Milleproroghe” al 31 marzo 2025 e ulteriormente estesa al 31 dicembre 2025 per le aziende che operano nel settore ittico e dell’acquacoltura.

Le imprese avranno 30 giorni per adeguare i propri contratti alle nuove norme, in modo da rispettare i termini previsti.

Il decreto interministeriale chiarisce inoltre diversi aspetti operativi, tra cui le modalità per classificare gli eventi calamitosi (come terremoti, alluvioni e frane) e le norme per l'aggiustamento periodico delle quote assicurative, la copertura del rischio e i limiti massimi delle polizze.

È fornita una definizione di calamità da assicurare (sismi, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni) di modo che le diverse polizze facciano riferimento a eventi omogenei (art. 3). Inoltre, ogni fenomeno naturale viene trattato come un singolo evento se si manifesta entro 72 ore dalla prima manifestazione.

Come indicato nel comma 104 dell'art. 1 della L. 213/2023, i premi che le imprese dovranno pagare per assicurarsi saranno determinati in misura proporzionale al rischio, tenendo conto di diversi elementi, tra cui il territorio e la vulnerabilità dei beni assicurati, e che detti premi saranno aggiornati periodicamente.

Si precisa che si tiene conto “in misura proporzionale alla conseguente riduzione del rischio” delle misure adottate dall’impresa per prevenire i rischi e proteggere i beni assicurati (art. 4).

Il decreto richiede anche che le imprese assicuratrici definiscano la propria propensione al rischio e fissino i relativi limiti di tolleranza, in coerenza con il fabbisogno di solvibilità globale delle stesse”.

Le imprese che superano detto limite “cessano l’assunzione di ulteriori rischi nell’intero territorio nazionale” (art. 5). Posto che le imprese di assicurazione hanno un obbligo a contrarre (art. 1 comma 107 della L. 213/2023), questa disposizione mitiga tale vincolo, consentendo di non stipulare ulteriori contratti se viene superato il limite di tolleranza.

Inoltre, il decreto stabilisce uno scoperto che, se convenuto tra le parti, può restare a carico dell’assicurato. In particolare, fino a 30 milioni di euro di somma assicurata, la parte a carico dell’impresa non può essere superiore al 15% del danno indennizzabile; per la fascia superiore a 30 milioni di euro e per le grandi imprese (quelle che, alla data di chiusura del bilancio presentino, congiuntamente, un fatturato maggiore di 150 milioni di euro e un numero di dipendenti pari o superiore a 500), la determinazione della percentuale di danno indennizzabile che rimane a carico dell’assicurato è rimessa alla libera negoziazione delle parti (art. 6).

I contratti di assicurazione potranno anche prevedere un massimale, un importo massimo corrisposto per sinistro, secondo i seguenti principi: fino a 1 milione di euro di somma assicurata, il massimale è pari alla somma stessa; da 1 milione a 30 milioni di euro, il limite di indennizzo è pari al 70% della somma assicurata; sopra i 30 milioni di euro e per le grandi imprese, la determinazione di massimali è rimessa alla libera negoziazione delle parti (art. 7).

Come previsto, i testi di polizza devono essere aggiornati per riflettere i contenuti del decreto entro 30 giorni dalla sua pubblicazione.

Per le polizze già attive, l’adeguamento alle nuove norme sarà effettivo a partire dal primo rinnovo successivo o dal prossimo quietanzamento.

Fonte:

https://www.eutekne.info/Sezioni/Art_1045989_in_gazzetta_il_decreto_attuativo_sulle_polizze_catastrofali.aspx

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