Il 10 luglio 2024 il Ministero del Lavoro ha presentato la prima bozza del decreto attuativo relativo alla patente a punti per coloro che operano all’interno di cantieri temporanei o mobili.
Tale disposizione ha come obiettivo realizzare un sistema di qualificazione delle aziende e dei lavoratori autonomi attribuendo crediti in caso di comportamenti rispettosi della sicurezza sul lavoro, o detraendo crediti in caso di violazione degli obblighi di legge.
Il primo articolo del decreto elenca i soggetti obbligati al possesso della patente, se non già in possesso di attestazione SOA almeno di III categoria, ossia: “le imprese affidatarie, le imprese esecutrici e i lavoratori autonomi, ad esclusione di coloro che effettuano presso i cantieri mobili e temporanei di qui all’art. 89 comma 1, lett. A) del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 mere forniture o prestazioni di natura intellettuale”.
I soggetti coinvolti devono presentare domanda tramite il portare dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, nel quale verrà successivamente rilasciata la patente in formato digitale assieme all’informativa necessaria.
Di seguito elenchiamo i requisiti obbligatori per ottenere la patente a crediti:
a. Iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;
b. Adempimento degli obblighi formativi previsti dal D.Lgs. 81/2008;
c. Possesso del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) valido;
d. Possesso del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) qualora previsto dalla normativa;
e. Certificazione di regolarità fiscale;
f. Designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP).
Il possesso dei requisiti di cui alle lettere a), c) ed e) può essere attestato mediante un’autocertificazione come previsto dall’art. 46 del D.P.R 445/2000.
Il possesso dei requisiti delle lettere b), d) e f) è dimostrato attraverso dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000.
Nel portale dell’INL verranno riportate le seguenti informazioni per la patente:
- Dati identificativi del titolare della patente;
- Dati anagrafici del richiedente;
- Data di rilascio e numero della patente;
- Punteggio aggiornato attribuito alla patente;
- Eventuali provvedimenti di decurtazione dei crediti o sospensione della patente.
Tali informazioni saranno messe a disposizione solo: ai titolari della patente, alle Pubbliche Amministrazioni, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, agli organismi paritetici iscritti nel Repertorio Nazionale, al responsabile dei lavori e ai coordinatori per la sicurezza.
In caso di gravi infortuni che causano la morte o un’inabilità permanete di uno o più lavoratori, l’INL può adottare la sospensione cautelare della patente fino a 12 mesi.
Il punteggio massimo complessivo della patente è di 100 crediti, che verranno suddivisi in:
- 30 crediti base attribuiti al momento di rilascio della patente;
- 30 crediti per storicità dell’azienda;
- 40 crediti “ulteriori” per attività, investimenti o formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Qualora la patente subisse una decurtazione dei crediti, è possibile recuperare fino a 15 crediti frequentando corsi di formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, “da parte del datore di lavoro e degli altri soggetti autori di almeno una delle violazioni di cui all’allegato I-bis del D.Lgs. 81/2008, nonché da parte dei lavoratori occupati presso il cantiere ove si è verificata la predetta violazione”.
Il meccanismo introdotto oltre ad agevolare i controlli degli organi di vigilanza, incentiva il rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e consente di definire i criteri di scelta degli appaltatori basati sul numero di crediti.
Questo incentiva l’adozione di standard elevati di sicurezza sul lavoro e aiuta nella creazione di un ambiente lavorativo più sicuro ed affidabile.