Con l’avvicinarsi delle festività natalizie, molte imprese iniziano a pianificare la distribuzione di omaggi ai propri clienti.
La normativa sugli omaggi non ha subito modifiche rilevanti rispetto all’anno precedente. L’obbligo di utilizzare metodi di pagamento tracciabili, ai fini della deducibilità delle spese di rappresentanza e degli omaggi, entrerà infatti in vigore solo nel 2025, come stabilito dall'art. 10 del Ddl. di bilancio.
Di seguito, vengono riassunti i principali aspetti normativi riguardanti la deducibilità degli omaggi a fini fiscali.
Per quanto riguarda le imprese, le spese sostenute per omaggi destinati alla clientela possono essere dedotte integralmente, ai sensi all’art. 108, comma 2 del TUIR, a condizione che il valore unitario dell’omaggio per ciascun destinatario non superi i 50 euro.
In caso contrario, le spese per omaggi rientrano tra le spese di rappresentanza e sono deducibili solo se rispettano i requisiti di inerenza e congruità stabiliti dal medesimo art. 108, comma 2.
Per calcolare il “valore unitario” di un omaggio, bisogna considerare il costo complessivo del regalo, indipendentemente dai singoli elementi che lo compongono.
Ad esempio, un cesto natalizio contenente tre articoli del valore di 20 euro ciascuno va considerato come un unico omaggio dal valore totale di 60 euro.
In tal caso, la deducibilità sarà soggetta ai limiti imposti per le spese di rappresentanza “generali” (circolare Agenzia delle Entrate n. 34/2009, § 5.4).
Nel caso in cui l’omaggio sia costituito da beni “autoprodotti,” per la determinazione della deducibilità rileva il valore di mercato, come specificato dall’art. 9 del TUIR.
Questo valore è utilizzato per identificare se l’omaggio rientra tra le spese di rappresentanza con deducibilità limitata; una volta classificato come spesa di rappresentanza (qualora il valore di mercato sia superiore ai 50 euro), la deducibilità si applica sull’intero costo di produzione sostenuto dall’impresa, indipendentemente dal fatto che esso sia al di sotto o al di sopra dei 50 euro.
Se, invece, il valore di mercato dell’omaggio autoprodotto è pari o inferiore ai 50 euro, il costo di produzione sostenuto è deducibile integralmente.
Per chiarire con un esempio, immaginiamo un omaggio autoprodotto con un valore di mercato di 80 euro e un costo di produzione di 40 euro: in questo caso, l’omaggio è considerato spesa di rappresentanza e il limite di deducibilità si calcola sul valore di mercato (80 euro, sopra il limite di 50 euro).
Tuttavia, per il calcolo effettivo della deduzione si considera il costo di produzione di 40 euro.
Se, al contrario, l’omaggio autoprodotto ha un valore di mercato di 40 euro e un costo di produzione di 30 euro, l’intera somma di 30 euro è deducibile, poiché rientra nei limiti previsti.
Poiché la normativa si riferisce esplicitamente ai "beni distribuiti gratuitamente" di modesto valore, essa non si applica alle spese per i servizi (circolare n. 34/2009, § 5.4).
Di conseguenza, le prestazioni di servizi offerte gratuitamente possono essere deducibili dal reddito d’impresa solo se rispettano i criteri stabiliti per le spese di rappresentanza "generali".
Per quanto riguarda gli omaggi destinati ai dipendenti e a categorie assimilate, le spese sostenute dall’impresa sono deducibili dal reddito imponibile, seguendo le regole sui costi per il personale previste dall’art. 95, comma 1 del TUIR. Tuttavia, i beni ricevuti dai dipendenti sono generalmente soggetti a tassazione, secondo l’art. 51, comma 1 del TUIR.
Gli omaggi ricevuti dai dipendenti, purché il loro valore complessivo non superi, insieme agli altri fringe benefit, il limite di 258,23 euro per anno fiscale, non sono imponibili ai sensi dell’art. 51, comma 3 del TUIR.
Per il 2024, questo limite è innalzato a 1.000 o a 2.000 euro per i dipendenti con figli fiscalmente a carico (art. 1, commi 16-17 della L. 213/2023).
Rientrano nei fringe benefit anche i buoni acquisto concessi ai dipendenti dall’impresa (art. 51, comma 3-bis del TUIR).
Per quanto concerne le spese sostenute per le cene natalizie con i dipendenti, pur non trattandosi di spese di rappresentanza, l’art. 100, comma 1 del TUIR prevede che i costi legati a servizi rivolti alla totalità dei dipendenti o a gruppi di essi, per attività ricreative o con finalità religiose, possano essere dedotti fino a un massimo del 5 per mille del totale delle spese per il lavoro dipendente, come riportato nella dichiarazione dei redditi.
Questo principio si applica anche qualora tali servizi siano forniti tramite strutture esterne all’azienda (ad esempio, un ristorante), come chiarito nella risoluzione n. 34/2004.
Inoltre, l’art. 109, comma 5 del TUIR stabilisce che le spese sostenute per la fornitura di cibo e bevande siano deducibili nella misura del 75%.
Fonte:
https://www.eutekne.info/Sezioni/Art_1027378_omaggi_natalizi_2024_deducibili_per_l_impresa_anche_se_in_contanti.aspx
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