LOCAZIONI STIPULATE IN DATA ANTERIORE AL PIGNORAMENTO - ADEGUATEZZA DEL PREZZO CONVENUTO - ACCERTAMENTO - MOMENTO DI RIFERIMENTO

CASSAZIONE CIVILE, SEZ. III, 23 MARZO 2024, N. 7909

Nel processo esecutivo, il pignoramento, atto che vincola il bene nel patrimonio del debitore al soddisfacimento del creditore, cristallizza la situazione giuridica opponibile ai creditori e ai terzi, che dall'esecuzione forzata acquisiscono diritti, sicché, nel caso di locazione dei beni pignorati anteriormente al pignoramento, l'adeguatezza del canone che è una delle condizioni ex art. 2923 c.c. per l'applicabilità del generale principio "emptio non tollit locatum" - va considerata con riferimento alla data del pignoramento, e non a quella di stipulazione del contratto.

(Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di rigetto dell'opposizione avverso l'ordine di liberazione dell'immobile pignorato che, nel compiere la verifica di opponibilità della locazione in relazione al carattere "vile" del canone, aveva tenuto conto dell'assetto negoziale alla data del pignoramento per effetto di una scrittura modificativa del contratto originario).

 

Fonte: Il Caso.it