È ammissibile l’apertura della liquidazione controllata richiesta dal socio illimitatamente responsabile di una società di persone cancellata dal Registro Imprese da oltre 1 anno, nonché socio illimitatamente responsabile di altra società di persone inattiva e con procedure esecutive pendenti, ma non ancora cancellata, ma non assoggettabile alla liquidazione giudiziale (ex fallimento) per carenza dei requisiti dimensionali previsto dall’art. 2, comma 1, lett. c), CCII.
Fonte: Il Caso.it