La Corte, pronunciando sul rinvio pregiudiziale disposto dal Tribunale di Brescia con ordinanza del 28/10/2023, ai sensi dell’art. 363-bis c.p.c., enunciava il seguente principio di diritto: “il creditore fondiario può avvalersi del “privilegio processuale” di cui all’art. 41, comma 2 d.lgs. n. 385 del 1993 sia nel caso di sottoposizione del debitore esecutato alla procedura concorsuale di liquidazione giudiziale di cui agli artt. 121 e segg. del d.lgs. n. 14 del 2019, sia nel caso di sottoposizione del debitore esecutato alla procedura concorsuale della liquidazione controllata di cui agli artt. 268 e segg. del medesimo d.lgs.”.
In definitiva, nella procedura di liquidazione controllata, il creditore fondiario può avvalersi del privilegio processuale di cui all’art. 41, comma 2 d.lgs. n. 385 del 1993, per cui egli può proseguire o iniziare l’azione esecutiva sul bene immobile del debitore, in conformità a quanto statuito dalla sentenza della Corte di Cassazione del 19/08/2024 n. 22914.
Fonte: Il Caso.it