COMPENSAZIONE DEI CREDITI INPS E INAIL: I LIMITI E LE NOVITÀ

Dopo le novità della Legge di Bilancio che ha confermato la compensazione orizzontale di crediti fiscali del contribuente, compresi quelli derivanti dal Superbonus edilizio, con i contributi previdenziali e premi INAIL, il decreto legislativo 213 2023 di attuazione della delega fiscale ha introdotto importanti limiti operativi per le compensazioni orizzontali in generale.

Dal 1° luglio sono entrate in vigore le ulteriori novità previste dal Decreto Agevolazioni fiscali (D.L. 29 marzo 2024 n. 39).

L’Agenzia è intervenuta fornendo ulteriori chiarimenti con la Circolare 16/E del 28 giugno 2024.

 

Compensazioni crediti INPS e INAIL

Con particolare riguardo ai crediti INPS a seguito delle modifiche all’art. 17 del D.Lgs 241/1997 la Legge di Bilancio 2024 prevede la possibilità di compensazione di qualsiasi importo ma con termini differenziati anche per le diverse categorie di datori di lavoro.

Per tutti i datori di lavoro non agricoli a partire dal quindicesimo giorno successivo a quello di scadenza del termine mensile per la trasmissione in via telematica dei dati retributivi contributivi dai quali emerga il credito o dal quindicesimo giorno successivo alla sua presentazione, se tardiva o dalla data di notifica delle note di rettifica passive.

Per i lavoratori autonomi iscritti alle gestioni INPS artigiani commercianti e Gestione Separata INPS: a decorrere dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale emerga il credito.

Restano escluse le aziende committenti per i compensi assoggettati a contribuzione alla Gestione Separata.

Per i datori di lavoro agricoli: la compensazione è possibile a decorrere dalla data di scadenza del versamento relativo alla dichiarazione di manodopera agricola da cui il credito emerge.

La compensazione dei crediti di qualsiasi importo per premi ed accessori INAIL che può essere effettuata solo se il credito è certo, liquido ed esigibile e registrato negli archivi dell’istituto.

Inoltre, si ricorda che il D.Lgs 213 2023 prevede dal mese di luglio 2024 le seguenti novità:

- È vietata la compensazione con il Modello F24, i contribuenti che hanno iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori o accertamenti esecutivi affidati agli agenti della riscossione per importi superiori a 100mila euro.

- I Modelli F24 con compensazioni di qualsiasi tipo di credito che producano un risultato positivo devono essere trasmessi utilizzando esclusivamente i servizi telematici dell'Agenzia "per effettuare questi versamenti per garantire un migliore controllo immediato da parte dell'amministrazione," escludendo quindi la possibilità di servirsi dei servizi di home banking degli istituti di credito.

- Sempre con riferimento ai sostituti d’imposta, si ricorda anche che per i datori di lavoro con meno di 5 dipendenti al 31 dicembre 2023, dal 2025 potranno sostituire il Modello 770 con l’indicazione dei dati sui compensi di lavoro dipendente o autonomo nel Modello F24 mensile.

 

Compensazione orizzontale: per quali tributi?

 

L'art 17 del D.Lgs 241/1997 prevede la possibilità di pagare le imposte compensando tutti i tipi di tributi e contributi, nello specifico:

- Imposte sui redditi, addizionali e ritenute alla fonte e imposte riscosse mediante versamento diretto;

- IVA;

- Imposte sostitutive delle imposte sui redditi e dell’IVA;

- IRAP;

- Imposta sulle transazioni finanziarie;

- Contributi previdenziali dovuti da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali, comprese le quote associative;

- Contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa;

- Premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;

- Tasse sulle concessioni governative;

- Tasse scolastiche.

Si segnala che le istruzioni dell'Agenzia hanno sempre confermato in molti provvedimenti questa possibilità mentre l'INPS, confortata da decisioni della giurisprudenza di merito, ha spesso respinto la compensazione dei contributi previdenziali con crediti fiscali affermando che il credito può non essere "certo" come richiede la norma.

Gli enti previdenziali degli ordini professionali hanno scelto in maniera autonoma anche in collegamento con l'utilizzo del Modello F24. 

Nel decreto 11 2023 è stato ulteriormente confermato che “la compensazione può avvenire nel rispetto delle disposizioni vigenti, anche tra debiti e crediti nei confronti di enti impostori diversi”, specificando espressamente che la disposizione si applica anche ai crediti da Superbonus.

Compensazione crediti INPS e INAIL: i chiarimenti ADE

Come anticipato dal 1° luglio 2024 sono entrate in vigore nuove regole per la compensazione dei crediti INPS e INAIL nel Modello F24.

La riforma delle compensazioni mira a contrastare l'uso di crediti fiscali inesistenti per ridurre i debiti previdenziali. 

 

L'agenzia delle Entrate nella circolare 16 E del 28 giugno precisa in particolare che:

- L’obbligo di utilizzo dei canali che agevola le procedure di controllo dell'Agenzia sussiste anche nel caso in cui la compensazione dei crediti con i debiti sia solo parziale, con Modello F24 non a “saldo zero” e riguarda sia quelle orizzontali (o “esterne”), che “verticali” (o “interne”), nonché quelle comprendenti crediti maturati nei confronti dell’INPS e dell’INAIL.

- Il Decreto Agevolazioni ha modificato l’art. 37 del D.L. n. 223/2006, introducendo il nuovo comma 49-quinquies che esclude la possibilità di compensazione “orizzontale” nei casi in cui il contribuente abbia, alla data di trasmissione della delega di pagamento contenente la compensazione, un ammontare complessivo di carichi affidati all’agente della riscossione di importo superiore a 100mila euro.

Dato che non è precluso l’utilizzo dei crediti maturati nei confronti di INPS e INAIL, in caso di divieto per sforamento dei carichi iscritti a ruolo non è consentito utilizzare lo stesso Modello F24 per crediti INPS o INAIL che per i crediti erariali per i quali lo stesso divieto opererebbe. 

Giova ricordare che l’estinzione dei debiti, o anche solo la riduzione dell’importo complessivo ad un importo pari o inferiore a 100mila euro, comporta il ripristino della possibilità di avvalersi della compensazione.

La circolare precisa che, con riguardo all’utilizzo dei crediti maturati nei confronti dell’INPS e dell’INAIL, l’art. 1, comma 97, lettera a) 15, della Legge di Bilancio 2024, per effetto dell’inserimento dei nuovi commi 1-bis e 1-ter nell’art. 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997, ha introdotto ulteriori condizioni, le cui decorrenze e modalità applicative saranno definite, anche in maniera progressiva, con ulteriori provvedimenti adottati d’intesa dal Direttore dell’Agenzia delle Entrate, dal Direttore Generale dell’INPS e dal Direttore Generale dell’INAIL.

Fonte:

https://www.fiscoetasse.com/rassegna-stampa/34748-compensazione-crediti-inps-e-inail-limiti-e-novita-2024.html

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