DICHIARAZIONE INFEDELE: REGOLARIZZAZIONE CON SANZIONI RIDOTTE ENTRO IL 29 GENNAIO 2025

L’art. 1 del Decreto Legislativo 471/97, come modificato dal Decreto Legislativo 87/2024, prevede che la dichiarazione infedele venga sanzionata con una multa pari al 70% delle imposte dovute, con un minimo stabilito di 150 euro. Questa sanzione si applica alle violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024, inclusi i casi riferiti al modello REDDITI 2024.

In precedenza, i limiti delle sanzioni variavano tra il 90% e il 180% delle imposte dovute, senza alcun importo minimo fissato.

Tuttavia, il Decreto Legislativo 87/2024 non fornisce specifiche sul trattamento delle dichiarazioni infedeli sanate entro 90 giorni. Pertanto, in mancanza di disposizioni contrarie, si ritiene valido quanto chiarito nella circolare n. 42 dell'Agenzia delle Entrate del 12 ottobre 2016.

L’Agenzia delle Entrate, per incoraggiare i contribuenti a regolarizzare la propria posizione, ha equiparato le dichiarazioni infedeli ravvedute entro 90 giorni a quelle inesatte, disciplinate dall’art. 8 del Decreto Legislativo 471/97, che stabilisce una multa minima di 250 euro.

Nel caso di ravvedimento entro i 90 giorni dalla scadenza per la presentazione della dichiarazione, è prevista una riduzione della sanzione pari a 1/9 del minimo (ai sensi dell’art. 13 comma 1 lett. a-bis del Decreto Legislativo 472/97). Pertanto, per tali violazioni, l'importo da pagare si riduce a 27,78 euro (calcolato come 250/9).

Secondo quanto indicato nella circolare, è necessario ravvedere eventuali mancati o insufficienti versamenti del saldo e degli acconti.

A tal proposito, si precisa:

- Per il mancato o insufficiente pagamento del saldo 2023 e del primo acconto 2024, la sanzione applicabile è pari al 30%, ridotta al 15% se il ritardo non supera i 90 giorni, e ulteriormente ridotta a 1/14 per ogni giorno di ritardo se questo resta entro i 14 giorni.

Tale violazione, qualora si riferisca a fatti avvenuti prima del 1° settembre 2024, è disciplinata dall’art. 13 del D.Lgs. 471/97 nella versione precedente al D.Lgs. 87/2024.

Se si beneficiava della proroga prevista dall’art. 37del D.Lgs. 13/2024, il termine di pagamento era fissato al 31 luglio 2024 o al 30 agosto 2024 con una maggiorazione dello 0,4%.

- Per il mancato o insufficiente pagamento del secondo acconto 2024, la sanzione è stabilita al 25%, ridotta al 12,5% se il ritardo resta entro i 90 giorni, e ulteriormente abbattuta a 1/14 per ogni giorno di ritardo se questo non supera i 14 giorni.

In questo caso, si tratta di violazione avvenuta dopo il 1° settembre 2024 e regolata dall’art. 13 del D.Lgs. 471/97 nella sua versione aggiornata dal D.Lgs. 87/2024.

Inoltre, l’art. 7-quater del DL 155/2024 ha posticipato la scadenza per il pagamento della seconda rata di acconto, fissandola al 16 gennaio 2025 (invece del 2 dicembre 2024), per le persone fisiche con Partita IVA che nel 2023 hanno dichiarato ricavi o compensi superiori a 170.000 euro.

Infine, poiché il termine per la presentazione del modello REDDITI 2024 (e, per estensione, del modello IRAP 2024) è scaduto il 31 ottobre 2024, il ravvedimento operoso delle dichiarazioni infedeli può essere effettuato tramite la “speciale” procedura prevista dalla circolare n. 42/2016, con termine fissato al 29 gennaio 2025.

Come indicato nella circolare, entro il 29 gennaio, il contribuente è tenuto a:

- Presentare un modello REDDITI 2024 integrativo, correggendo l’infedeltà dichiarativa (ad esempio inserendo i redditi non dichiarati precedentemente);

- Versare l’importo di 27,78 euro relativo alla violazione per infedeltà;

- Saldare le imposte dovute e gli interessi legali, il cui tasso, dal 1° gennaio 2025, è fissato al 2% secondo quanto stabilito dal DM del 10 dicembre 2024;

- Ravvedere le sanzioni per il mancato o insufficiente versamento di saldo e acconti, come previsto dall’art. 13 del D.Lgs. 471/97.

Per quanto riguarda il codice tributo da utilizzare nel Modello F24, non sono stati forniti chiarimenti ufficiali. Pertanto, sembra appropriato impiegare il codice relativo alla sanzione connessa al tributo, che per l’IRPEF dovrebbe corrispondere al codice “8901”.

A partire dal 29 gennaio 2025, la dichiarazione infedele torna ad essere pienamente rilevante, e il ravvedimento, pur mantenendo la sanzione ridotta al 70%, non consentirà più di sanare eventuali omessi o insufficienti versamenti. Rimarrà comunque indispensabile regolarizzare la situazione tramite il pagamento delle imposte, degli interessi legali e la presentazione della dichiarazione integrativa.

Ai sensi dell’art. 1, comma 2-bis, del Decreto Legislativo 471/97, come modificato dal Decreto Legislativo 87/2024, qualora venga presentata una dichiarazione integrativa prima che venga avviato qualsiasi controllo fiscale (escludendo quindi le c.d. lettere di compliance), la sanzione applicabile non sarà del 70%, ma scenderà al 50%.

In mancanza di ulteriori chiarimenti ufficiali, questo criterio deve essere tenuto in considerazione per la regolarizzazione tramite ravvedimento.

Fonte:

https://www.eutekne.info/Sezioni/Art_1034359_dichiarazione_infedele_poco_cara_se_ravveduta_entro_il_29_gennaio.aspx

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