DOMANDA DI ACCESSO AD UNO STRUMENTO DI REGOLAZIONE: CESSIONE D’AZIENDA E PROCESSO DI RISANAMENTO

TRIBUNALE DI RAVENNA, 14 OTTOBRE 2024. PRES. PARISI. REL. GILOTTA.

 

Depositata la domanda prenotativa di accesso ad una procedura, il nuovo art. 44, comma 1-quater, CCII, impone il deposito di un progetto di regolazione della crisi e dell’insolvenza redatto in conformità alle disposizioni che disciplinano lo strumento prescelto” anche al fine di giovarsi del regime dello strumento di regolazione di cui intende avvalersi, per cui ove si richieda l’autorizzazione alla cessione dell’azienda previo esperimento di un procedimento competitivo, non possono trovare applicazione né l’art. 91 CCII (offerte concorrenti), peraltro non applicabile in mancanza di un’offerta individualmente predeterminata, e nemmeno l’art. 94, comma 5 e 6, CCII, in tema di autorizzazione alla vendita o affitto d’azienda, bensì solo l’art. 46 CCII, richiamato dall’art. 44, comma 1-bis, CCII.

Rilevato che l’art. 46 CCII consente alla ricorrente di compiere gli atti urgenti di straordinaria amministrazione previa autorizzazione del Tribunale, a pena di inefficacia, e nulla osta alla articolazione dell’atto gestorio urgente secondo modalità che consentano la massimizzazione del risultato economico a vantaggio dei creditori, come per l’appunto quella consistente nella pianificazione di un procedimento competitivo, ad esito del quale sottoporre la cessione dall’autorizzazione del Tribunale, può essere consentito, in analogia alla previsione ex art. 94 CCI, l’esperimento di un procedimento competitivo, riservando l’eventuale autorizzazione ex art. 46 CCI ad esito della selezione dell’acquirente e una volta definiti i termini dell’accordo, previa acquisizione di parere del Commissario Giudiziale.

 

Fonte: Il Caso.it