Al fine di rendere più efficiente il processo di accertamento del reddito e a fornire maggiori garanzie ai contribuenti, adeguandosi al contesto socio-economico mutato nell'ultimo decennio, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20 maggio 2024 il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 7 maggio 2024 con il quale vengono definiti i criteri per la determinazione sintetica del reddito complessivo delle persone fisiche.
Ricordiamo che il c.d. “accertamento sintetico” interessa esclusivamente le persone fisiche e si attiva solo quando il totale del reddito dichiarato all’Erario risulta inferiore a quello effettivo, o quando non sussistono o non spettano, in tutto o in parte, le deduzioni dal reddito o le detrazioni di imposta indicate in dichiarazione.
Con il suddetto decreto viene individuato il contenuto induttivo degli elementi indicativi di capacità contributiva sulla base del quale, ai sensi del quinto comma dell'art. 38, del DPR 600/73, può essere fondata la determinazione sintetica del reddito complessivo delle persone fisiche.
Il reddito complessivo delle persone fisiche può essere determinato utilizzando elementi indicativi di capacità contributiva definiti come:
- Le spese sostenute dal contribuente inclusi beni e servizi acquistati;
- La sua propensione al risparmio, ovvero quanto il contribuente riesce a risparmiare durante l'anno, considerando anche l'archivio dei rapporti finanziari.
L'elenco di tali elementi è indicato nella Tabella A allegata al decreto, dove le spese sono suddivise per gruppi e categorie di consumi del nucleo familiare del contribuente, desunti dall'indagine annuale sulle spese delle famiglie condotta dall'ISTAT.
La tabella A individua le informazioni utilizzabili per determinare gli elementi indicativi di capacità contributiva presenti negli archivi in possesso dell'Amministrazione finanziaria.
La medesima tabella indica, inoltre, alcune categorie di beni e servizi detenuti, a qualsiasi titolo, dal contribuente, per i quali non si dispone dell'ammontare della spesa di mantenimento effettivamente sostenuta, che viene, pertanto, determinata applicando una spesa minima presunta rappresentativa del valore d'uso del bene o del servizio considerato.
Le spese, distinte per gruppi e categorie di consumi del nucleo familiare di appartenenza del contribuente, sono desunte dall'indagine annuale sulle spese delle famiglie compresa nel Programma statistico nazionale, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, effettuata su campioni significativi di contribuenti appartenenti a 11 tipologie di nuclei familiari, distribuite nelle 5 aree territoriali in cui è suddiviso il territorio nazionale.
Le tipologie di nuclei familiari considerate sono indicate nella Tabella B che fa parte integrante del presente decreto.
Le spese possono essere desunte anche da studi e analisi socio-economiche di settore.
Questi strumenti consentono all'Amministrazione finanziaria di effettuare accertamenti più precisi e di garantire una maggiore equità e trasparenza nel processo di determinazione del reddito.
Le disposizioni contenute nel decreto si applicano alla determinazione sintetica dei redditi relativi agli anni d'imposta a decorrere dal 2016.
Le spese si considerano sostenute dalla persona fisica cui risultano riferibili sulla base dei dati disponibili o delle informazioni presenti in Anagrafe tributaria.
Inoltre, s’includono le spese effettuate dal coniuge e dai familiari fiscalmente a carico.
Non si considerano invece le spese relative esclusivamente all'attività d’impresa o all'esercizio di arti e professioni, se supportate da idonea documentazione.
L'Agenzia delle Entrate determina il reddito complessivo accertabile del contribuente sulla base:
- Delle spese sostenute, anche diverse da quelle indicate nella Tabella A.
- Delle spese per beni nella disponibilità del contribuente, applicando una spesa minima presunta.
- Della quota parte delle spese essenziali per uno standard di vita minimamente accettabile (soglia di povertà assoluta).
- Degli incrementi patrimoniali imputabili al periodo d'imposta.
- Della quota di risparmio non utilizzata per consumi, investimenti o altre spese.
Fonte: https://www.fiscoetasse.com/normativa-prassi/13364-definiti-i-criteri-per-la-determinazione-sintetica-del-reddito-delle-persone-fisiche.html
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