COMPOSIZIONE NEGOZIATA IN PRESENZA DI UN SOLO CREDITORE LA PROROGA DELLE MISURE PROTETTIVE

TRIBUNALE ANCONA, 28 MARZO 2025, EST. FILIPPELLO.

Nel procedimento di composizione negoziata, la proroga delle misure protettive ai sensi dell’art. 19, comma 5, CCII è ammissibile anche quando il debitore intrattenga trattative con un solo creditore, purché risulti che tali trattative siano state utilmente coltivate e che la prosecuzione della misura sia funzionale alla formalizzazione di un accordo idoneo al risanamento.

La durata della proroga deve essere proporzionata all’avanzamento delle trattative e alla necessità di garantire il buon esito dell’intesa senza pregiudicare i diritti del creditore.

Fonte: Il Caso.it