Nel procedimento di composizione negoziata, la proroga delle misure protettive ai sensi dell’art. 19, comma 5, CCII è ammissibile anche quando il debitore intrattenga trattative con un solo creditore, purché risulti che tali trattative siano state utilmente coltivate e che la prosecuzione della misura sia funzionale alla formalizzazione di un accordo idoneo al risanamento.
La durata della proroga deve essere proporzionata all’avanzamento delle trattative e alla necessità di garantire il buon esito dell’intesa senza pregiudicare i diritti del creditore.
Fonte: Il Caso.it