L’art. 4 CCII, ai commi 1 e 4, come riformulati dal Decreto Correttivo n. 136/2024, ha chiarito che tutti i soggetti interessati alla regolazione della crisi e dell’insolvenza devono collaborare lealmente con i creditori, il debitore, e l’esperto nella Composizione Negoziata.
Per cui non può essere richiesta buona fede alla società e ai creditori, se poi anche i soci e garanti della società, del pari coinvolti nel risanamento, non improntano il loro comportamento ad assoluta correttezza e trasparenza.
D’altro canto, va stigmatizzato il comportamento del creditore che, in pendenza di Composizione Negoziata, ha azionato il titolo esecutivo a sue mani nei confronti dei garanti, in contrasto con il dovere di buona fede e correttezza sancito dall’art. 4 CCII.
Fonte: Il Caso.it