L'indennità una tantum di 100 euro, ex art. 2-bis del DL 113/2024 e nota come "Bonus Natale", è destinata aduno solo dei genitori se questi risultano coniugati o conviventi. Tuttavia, qualora i genitori non siano sposati né convivano, neppure con altri soggetti, entrambi possono usufruire del beneficio.
L'Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 22 del 19 novembre, ha chiarito questo punto e fornito indicazioni aggiuntive sull'ampliamento della platea dei beneficiari introdotto dall'art. 2 del DL 167/2024. La circolare include inoltre esempi pratici per identificare con precisione i soggetti aventi diritto al bonus.
L’Agenzia precisa i fondamentali requisiti necessari per accedere al “Bonus Natale”, destinato esclusivamente ai lavoratori dipendenti che rispettano tutte le seguenti condizioni:
- Possiedano, per l’anno d’imposta 2024, un reddito complessivo che non superi i 28.000 euro.
- Abbiano almeno un figlio fiscalmente a carico, indipendentemente dal fatto che sia nato all’interno o al di fuori del matrimonio, sia adottivo, riconosciuto o in affido, come previsto dall’art. 12, comma 2 del TUIR.
- Abbiano un’imposta lorda, calcolata sui redditi da lavoro dipendente (escludendo le pensioni), superiore all’importo della detrazione spettante, in base a quanto stabilito dall’art. 13, comma 1 del TUIR, e definita ai sensi dell’art. 49 del medesimo testo.
Relativamente all’ambito applicativo, viene specificato che il bonus è riconosciuto anche in caso di figli fiscalmente a carico di età inferiore ai 21 anni, indipendentemente dall’assenza di detrazioni per figli a carico.
In pratica, grazie alle modifiche introdotte dall’art.2 del DL 167/2024, il “Bonus Natale” non è più vincolato alla presenza di un coniuge a carico o all’appartenenza del lavoratore a un nucleo familiare monogenitoriale. È sufficiente, infatti, che il lavoratore dipendente abbia almeno un figlio fiscalmente a carico, a prescindere che sia nato fuori dal matrimonio, adottato, affidato o affiliato.
In sintesi, il bonus spetta indipendentemente dallo stato civile del lavoratore (coniugato, separato, divorziato o convivente) o dalla composizione del nucleo familiare, purché siano rispettati i requisiti previsti.
La normativa introduce un regime di incompatibilità, stabilendo che l’indennità non può essere riconosciuta al lavoratore dipendente coniugato o convivente il cui partner, non separato legalmente ed effettivamente, o convivente, abbia già ricevuto la stessa indennità (art. 2-bis, comma 2-bis, del DL 113/2024).
In sostanza, se due lavoratori dipendenti soddisfano i requisiti previsti dalla legge, il bonus può essere erogato esclusivamente a uno di loro nei seguenti casi:
- Se risultano coniugati, ma non separati legalmente ed effettivamente;
- Se sono conviventi di fatto, come definito dall’art. 1, commi 36 e 37 della L. 76/2016.
Il bonus viene riconosciuto a entrambi i genitori (se lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico) esclusivamente nel caso in cui non siano né coniugati né conviventi, neppure con altre persone.
In questa circostanza, come specificato dall’Agenzia nella circolare di riferimento, l’indennità una tantum di 100 euro può essere percepita da entrambi i genitori, purché siano rispettati tutti gli altri requisiti previsti dalla normativa.
Infine, l’Agenzia chiarisce anche gli adempimenti per ottenere il “Bonus Natale”.
In particolare, il datore di lavoro, in qualità di sostituto d’imposta, eroga il beneficio dietro richiesta del lavoratore dipendente.
Tale richiesta deve essere accompagnata da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell’art.47 del DPR 445/2000.
Nella dichiarazione, il lavoratore è tenuto a specifica per iscritto di possedere i requisiti necessari, indicando il codice fiscale del proprio coniuge o convivente e dei figli fiscalmente a carico.
Il lavoratore dipendente è tenuto a comunicare la sussistenza dei requisiti reddituali e familiari necessari per ottenere l’indennità di 100 euro.
A tal proposito, l’Agenzia chiarisce che, in base al nuovo comma 2-bis, il lavoratore deve fornire una dichiarazione attestante che né il coniuge, se non separato legalmente ed effettivamente, né il convivente siano già beneficiari del bonus.
In merito, l’Agenzia precisa che non è necessaria una nuova dichiarazione al sostituto d’imposta da parte dei lavoratori dipendenti che abbiano già presentato la dichiarazione sostitutiva necessaria per l’erogazione dell’indennità.
Tuttavia, nel caso in cui fosse necessario, in conformità con le disposizioni del nuovo comma 2-bis, il datore di lavoro dovrà acquisire il codice fiscale del convivente, insieme alla dichiarazione che attesti che quest’ultimo non sia beneficiario del bonus.
Il “Bonus Natale” spetta anche ai pensionati e alle pensionate? A ridosso del pagamento della mensilità di dicembre, la domanda è più che legittima e vale la pena fare chiarezza.
Dall’approvazione del DL Omnibus in poi con questo termine si indica l’indennità destinata ai lavoratori e alle lavoratrici dipendenti con figlio figlie a carico, ma anche chi beneficia della pensione, in alcuni casi, avrà diritto a una somma aggiuntiva erogata come per la tredicesima con la mensilità in arrivo.
Il “Bonus Natale” messo in campo per le famiglie, è un’agevolazione destinata ai titolari di reddito di lavoro dipendente con specifici requisiti.
Come ha chiarito l’Agenzia delle Entrate, il raggio d’azione della misura è ben circoscritto: “non possono essere beneficiari del bonus i titolari di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all’art. 50 delTUIR.”, in cui rientrano anche le prestazioni pensionistiche.
Ne deriva che pensionati e pensionate non ricevono l’indennità, fino a 100 euro, prevista per i dipendenti.
È chiaro che, nel caso in cui, all’interno dello stesso nucleo familiare i genitori di un figlio o di una figlia fiscalmente a carico siano un pensionato e una lavoratrice dipendente (o viceversa), colui o colei che svolge o ha svolto nel corso del 2024 attività di lavoro dipendente potrà possibile accedere al “Bonus Natale”, in presenza di capienza fiscale e di un reddito complessivo fino a 28.000 euro.
Se da un lato, però, chi riceve la pensione resta escluso dalla novità messa in campo dal DL Omnibus, dall’altro potrebbe risultare beneficiario del bonus, in arrivo sempre prima di Natale, che è destinato a chi ha redditi bassi e percepisce un importo minimo.
Come anticipato dall’INPS, saranno oltre 400.000 i cittadini e le cittadine che riceveranno una somma aggiuntiva di 154,94 euro, in linea con quanto stabilito dall’art. 70 della legge n. 388/2000.
Chi ha diritto al contributo natalizio previsto per le pensioni, quindi, potrà contare su un aiuto più alto di quello messo in campo peri lavoratori e le lavoratrici dipendenti.
Questa forma di agevolazione, però, è riservata solo ai pensionati ealle pensionate che rispettano i limiti riportati in tabella.
“Se l’importo delle pensioni è compreso tra 7.781,93 euro e 7.936,87 euro, al pensionato spetta la differenza tra 7.936,87 euro e l’importo della pensione”, si legge sul portale INPS.
Chi ne ha diritto riceve il bonus, prima di Natale: arriva, infatti, insieme alle mensilità di dicembre in arrivo il 2 dicembre, come accade per la tredicesima.
Fonte:
https://www.eutekne.info/Sezioni/Art_1029304_l_agenzia_apre_al_doppio_bonus_natale_per_i_genitori_non_coniugati.aspx
https://www.informazionefiscale.it/bonus-natale-2024-pensionati-tredicesima
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