CONCORDATO PREVENTIVO – OMOLOGAZIONE FORZOSA – APPLICAZIONE AL CONCORDATO IN CONTINUITÀ – ESCLUSIONE

APPELLO FIRENZE, SEZ. II, 31 OTTOBRE 2023, N. 1647. PRES. REL. PRIMAVERA.

La norma di cui all’art. 88 CCI che prevede l’omologazione forzata del concordato preventivo (c.d. cram down), quando la proposta di soddisfacimento dei creditori fiscali e previdenziali sia per questi conveniente o non deteriore rispetto all’alternativa liquidatoria, può trovare applicazione con riguardo alla sola ipotesi di concordato liquidatorio, perché fa riferimento solo all’art. 109 co. 1 CCI che nel disciplinare la maggioranza per l’approvazione del concordato fa salvo quanto previsto, per il concordato in continuità aziendale, dal comma 5”, secondo il quale “il concordato in continuità aziendale è approvato se tutte le classi votano a favore”.

Correttamente, dunque, il Tribunale non ha proceduto all’omologazione del concordato de quo, in assenza di adesione dell’amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie, come invece, consente l’art. 88 co. 2 bis CCI, per la sola ipotesi di concordato liquidatorio, avendo agito in conformità all’art. 112 co. 1 lett. f) CCI, (secondo cui il Tribunale omologa il concordato in continuità aziendale, dopo aver verificato, tra l’altro, che tutte le classi abbiano votato favorevolmente) e dall’art. 112 co. 2.

Fonte: Il Caso.it